Nella “storia costituzionale repubblicana”, a cui ci richiama Fulco Lanchester, si iscrive certamente la fase che precedette la Costituente. E in essa la rinascita, dopo la guerra, delle grandi riviste giuridiche. La Rivista di diritto pubblico uscì a fine 1946 e fu un numero unico per le tre annate trascorse: 1944 – 1945 – 1946. Nel Consiglio direttivo c’erano, come si suol dire “tutti”: da A.C. Jemolo a V.E. Orlando; da Ranelletti a Santi Romano a Zanobini. In quel numero, diciamo, “storico” c’era uno saggio dal titolo “Le garanzie costituzionali dello Stato”. Lo aveva scritto Costantino Jannaccone, che insegnava diritto ecclesiastico a Pisa ma che partecipava intensamente a quella fervida stagione prima della Costituente. Anzi, nel 1945, aveva pubblicato, da Vallerini, un libro intitolato appunto “La Costituente dello Stato democratico”. In anni recenti, il suo nome è stato rievocato quale relatore, nel 1946, della tesi di laurea di C.A. Ciampi su “La libertà delle minoranze religiose” (pubblicata nel 2009 da Il Mulino). Perché questo ricordo di uno scritto delle origini? Perché in quel saggio Jannaccone sosteneva che “la volontà sovrana di garanzia della costituzione dello Stato non può trovare la sua base che nella volontà popolare espressa dalla sua rappresentanza”. Pensava perciò a una “Suprema Corte costituzionale” come “organo del potere costituente”, e perciò eletta direttamente (sia pure con elettorato passivo ristretto a categorie di competenze individuate dalla futura Costituzione).
Ecco, nello studio del concetto alla base dei molteplici aspetti del controllo parlamentare, emerge ancora molto forte l’esigenza di ricercare un vincolo giuridicamente persuasivo tra sovranità popolare e garanzia parlamentare. Risulta infatti impresa quasi impossibile definire univocamente quel “concetto di base” nella varietà di manifestazioni che il controllo parlamentare assume a seconda delle cangianti forme di governo (parlamentare, presidenziale, semipresidenziale) o a seconda della struttura rappresentativa (bicamerale nelle varie accezioni, o monocamerale). […]