Mi limiterò a tre brevi riflessioni a partire dalle questioni ben inquadrate dal prof. Lanchester.
La prima è un invito alla cautela.
Vedo troppe motivazioni proposte per la bocciatura del ballottaggio, che in ultima analisi si riconducono a una lettura proporzionalistica di una Costituzione, la quale non ha però voluto irrigidire nessuna formula elettorale, cosa che peraltro non ha fatto neanche la sentenza 1/2014.
La legge elettorale Italicum, con un ballottaggio in grado di garantire una maggioranza iniziale di legislatura, non è sorta all’improvviso, ma è maturata all’interno della Commissione dei saggi del Governo Letta, la cosiddetta Commissione Quagliariello-Violante (1), quando già vi erano tre schieramenti principali, ed esattamente allo scopo di affidare all’elettore la scelta decisiva sulla maggioranza. Vi erano certo due differenze di fondo rispetto al contesto odierno: una sola Camera con rapporto fiduciario ma stabilizzando l’esecutivo con le modifiche alla forma di governo e la possibilità di stipulare coalizioni, ma per il resto l’impianto era identico. Per inciso, quanto alla paternità politica, allora Renzi era solo sindaco di Firenze ed il segretario pd pro tempore era Epifani: quindi non aveva nulla a che fare col successivo successo del Pd alle Europee del 25 maggio 2014 su cui secondo alcuni, poco memori delle date, sarebbe stata ritagliata.
Non era del resto la prima proposta ‘majority assuring’ per dare agli elettori tale scelta in presenza di tre schieramenti: all’epoca della Bicamerale D’Alema, quando la Lega era fuori dai due poli tradizionali, uno schema analogo era stato concordato col cosiddetto “patto della crostata”, formalizzato successivamente con una proposta di legge firmata dall’attuale Presidente della Repubblica Mattarella (2).
Posso capire (anche se non condividere) che dopo il risultato referendario il ballottaggio in una sola delle due Camere che continuano a dare la fiducia possa essere sembrato ad alcuni irragionevole per questo motivo, forse anche per l’altro che lo differenzia da quelle due proposte (la possibilità di coalizioni), ma non per altri. D’altronde la stessa Corte nella sentenza 275/2014 (3) ha ritenuto il ballottaggio, almeno per i comuni, in grado di legittimare una maggioranza assoluta dei seggi in Consiglio. […]