Il Volume di Daniele Porena ripercorre – dalla nascita – la storia della continua migrazione di un principio, quello della sostenibilità, che si sta imponendo come uno dei concetti emergenti del costituzionalismo contemporaneo e che sembra ormai pronto per assumere valore di “paradigma postmoderno” capace, come tale, di innervare il complesso degli ordinamenti (p. 10). Infatti, una ricerca svolta sul testo delle Costituzioni dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite mostra come 53 di esse utilizzino il sostantivo ‘sostenibilità’, l’aggettivo ‘sostenibile’ o la locuzione ‘sviluppo sostenibile’ (T. Groppi, Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in DPCE, n. 1, 2016). Il viaggio dell’ideale di sostenibilità non può che essere animato da pregnanti questioni filosofiche: il concetto non può, infatti, non essere ricondotto all’obiettivo della preservazione dei bisogni delle generazioni future. L’attenzione al tema, in particolare, si è andata moltiplicando a causa della recente introduzione, in alcune carte costituzionali, del principio collegato alle questioni economico-finanziarie, soprattutto in relazione all’equilibrio di bilancio e alla misura dell’indebitamento pubblico. Tuttavia, è questo solo l’ultimo approdo di un concetto che parte da lontano e cioè, in particolare, dalle questioni ambientali e dal diritto internazionale, non prima di essere stato indagato dalla filosofia politica e da quella morale. In particolare, da una prospettiva prevalentemente collocata nell’ambito della materia ambientale, il principio di sostenibilità si è nel tempo “emancipato”, arrivando ad essere sempre più spesso associato ai più generali ambiti dell’organizzazione sociale ed economica delle collettività, attraverso una tendenza di progressiva “giuridicizzazione”, dapprima sul versante del diritto internazionale e comunitario e poi in quello costituzionale.
Evidentemente, però, il salto dalla prospettiva 2 morale a quella giuridica non è stato privo di forti elementi di criticità che l’Autore indaga dettagliatamente nel corso dell’opera. Criticità che sopraggiungono nel momento in cui, in particolare, si inizia a ragionare di “diritti delle generazioni future”. Infatti, sostenibilità e generazioni future sono concetti inevitabilmente collegati: la definizione accettata come ufficiale di sviluppo sostenibile è quella considera sostenibile “the development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generations” (“Our Common Future”, Report of the World Commission on Environment and Development, c.d. ‘Brundtland Commission’, 1987). Il problema è preliminarmente affrontato sul piano della teoria generale, della teoria della giustizia e su quello del pensiero giuridico-filosofico: infatti, il problema etico precede quello più strettamente giuridico. […]