Dalla ricostruzione del tema della democrazia interna dei partiti operata dall’Autore emerge con chiarezza non soltanto il collegamento con la contingente crisi della rappresentanza – sintetizzabile nella deficitaria capacità del partito politico di fungere da aggregatore e cinghia di trasmissione delle istanze provenienti dalla società civile – ma anche come la questione investa tout court la tensione più o meno democratica di un ordinamento complessivamente considerato. Differenti e confliggenti idee strutturali rispetto alla concezione di fondo del partito politico, manifestatesi in Assemblea Costituente, sono sfociate nell’insoddisfacente compromesso giuridico dell’art. 49 Cost., per il quale il metodo democratico è legato al diritto dei cittadini di associarsi in partiti politici per concorrere alla determinazione della politica nazionale. Il timore che una previsione costituzionale più articolata e dettagliata potesse fungere da strumento in grado di colpire un partito politico di minoranza, sino alla possibilità dello scioglimento, ha di fatto cristallizzato lo scenario compreso fra il secondo dopoguerra – si pensi alla fase di vigenza della conventio ad excludendum – e la crisi di regime degli anni ’90 del XX secolo. Nell’intervallo cronologico apprezzato, la giurisprudenza, in assenza di alcun intervento legislativo in tema di democrazia interna dei partiti, ha prediletto un approccio votato al self-restraint, che, pur non escludendo a priori la possibilità teorica di adottare in futuro una legge sui partiti sulla quale ricalibrare il proprio giudizio, ha dovuto fotografare i modesti margini di valutazione offerti dall’art. 49 Cost. Tuttavia, a ben vedere, il circuito costituzionale in tema di democrazia interna dei partiti politici transita anche attraverso altre previsioni di rango supremo (su tutti, gli artt. 2, 3 e 18 Cost.), profilando una pluralità di prospettive da cui osservarne il concreto sviluppo.
L’Autore può così illuminare il tema della democrazia dei partiti politici non esclusivamente sotto il profilo “esterno”, ma anche sotto quello “interno”, delineandoli mediante l’analisi dell’intreccio fra l’organizzazione propria dei diversi partiti politici (statuti, regolamenti, decentramento, procedure disciplinari, selezione delle leadership e delle candidature) e l’evoluzione della normativa di riferimento, anche regionale, approvata fra il 2012 ed il 2014. Analisi che non prescinde da una finestra comparatista, che individua nei sistemi francese e tedesco i due poli di un continuum, relativamente alla rigidità ed al livello di dettaglio della legislazione nazionale sul tema. Il modello francese pone l’accento sulla libertà di azione dei partiti, sulla scorta dell’art. 4 della Costituzione del 1958. Gli unici vincoli espliciti sono […]