E’ indubbio che l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) nel 2009 ha dato un importante impulso alla costituzionalizzazione materiale dell’Unione, nella struttura della “Comunità di Diritto Sovranazionale”, ora limitata ad un corpo di diritti e libertà fondamentali1.
Tuttavia, la sua efficiacia, nell’arco di questi nove anni, ha confermato le critiche suscitate dopo la sua impropria inclusione nel Trattato costituzionale, quando si verificò una battuta di arresto secondo la dottrina più ottimista, la quale definì la Carta come il «convitato di pietra»2 del Trattato costituzionale. La causa principale delle critiche, che continuano ancora oggi, furono le cc.dd “clausole orizzontali” previste nelle disposizioni generali del Titolo VII. Queste clausole disinnescarono, se non il suo «valore» materiale, la sua forza formale per vincolare il potere pubblico. I principali ostacoli per l’efficacia della Carta sono i seguenti:
A. In primo luogo, i diritti fondamentali come limiti all’esercizio del potere pubblico sovranazionale sono indeboliti dall’incisiva differenza, stabilita dall’art. 52.5, tra principi e diritti.
Questa differenza è stata determinata dall’insistenza di Stati come Regno Unito, Danimarca e Olanda, contrari all’introduzione dei diritti sociali mediante disposizioni aventi efficiacia diretta, azionabili davanti ai giudici 3 . La differenza sostanziale risiede nella circostanza che i principi “devono essere osservati”, invece di essere rispettati; devono “applicarsi tramite atti legislativi e esecutivi (adottati dall’Unione in ragione delle sue competenze e dagli Stati membri solamente in applicazione del diritto dell’Unione)” e “assumono rilevanza per i giudici solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo”, senza che diano adito a “pretese dirette per azioni positive delle istituzioni dell’Unione o delle autorità degli Stati membri”.
Se questa iniziale distinzione è in linea con le tradizioni costituzionali comuni (si veda l’articolo 53.3 della Costituzione spagnola) tuttavia non specifica né nel testo né nelle spiegazioni che accompagnano la Carta quali disposizioni possono definirsi principi e quali sono i diritti. Mostra a
titolo esemplificativo solo alcuni esempi, osservando che in alcune disposizioni possono confluire allo stesso tempo principi e diritti e, a maggior ragione […]