La presentazione del progetto di legge costituzionale « pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace” – fortemente voluto da Macron e annunciato nel discorso del 3 luglio 2017 di fronte al Congresso in seduta comune – ha contribuito a rilanciare in Francia il dibattito, in realtà mai del tutto chiuso, sul ruolo e i poteri delle collettività territoriali. Sebbene, come è noto, l’esame del progetto avviato all’Assemblea Nazionale sia stato interrotto, e rinviato, per la mancanza delle condizioni politiche necessarie alla sua approvazione, nondimeno ha posto l’accento su un profilo, quello delle differenziazione territoriale, rinnovando ancora una volta l’interesse verso più attente riflessioni sui caratteri del decentramento francese e sulla necessità di introdurre opportuni meccanismi di adeguamento dei poteri delle collettività territoriali alle mutate realtà nella prospettiva della differenziazione territoriale.
Una riflessione che non è venuta meno nonostante il clima di tensione che da mesi attraversa la Francia e che ha fatto registrare una battuta di arresto dell’iter di approvazione del progetto di legge costituzionale inducendo il Presidente Macron ad avviare un Grand Débat National nel tentativo, forse, di creare le condizioni per una sorta di rinnovata pace sociale; obiettivo che, al momento, non sembra tuttavia raggiunto. In Parlamento, infatti, si continua a dibattere sul tema come testimoniano i due Rapports d’information redatti dalla Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation dell’Assemblea Nazionale del 14 febbraio e del 13 marzo scorso sul potere di sperimentazione e sulla possibilità di introdurre in Costituzione un diritto alla differenziazione che riassumono il senso e l’importanza della riforma sul decentramento e i suoi contenuti divenuti di stringente attualità ed urgenza. Dei quindici articoli del progetto di legge costituzionale – riguardanti quasi interamente il parlamento e il procedimento legislativo – tre sono gli articoli (15, 16 e 17) consacrati alle collettività territoriali il cui intento principale è proprio quello di costituzionalizzare il principio di differenziazione territoriale attraverso, da un lato, la modifica degli artt. 72 e 73 Cost. (relativi alle collettività di diritto comune e ai Dipartimenti e Regioni d’Oltremare) e la ridefinizione del potere di sperimentazione introdotto nel 2003 e, dall’altro, attraverso l’introduzione dell’art. 725 Cost. relativo al riconoscimento della Corsica quale collettività a statuto particolare. […]
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SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le collettività territoriali nel progetto di riforma costituzionale: il diritto di sperimentazione locale nel solco tracciato dalla revisione del 2003 – 3. segue: Il potere di sperimentazione legislativa e regolamentare tra diritto e prassi – 4. Le prospettive del progetto di riforma costituzionale – 5. Conclusioni