Il 14 marzo il Consiglio dei Ministri ha adottato il Regio Decreto n. 463/2020, con cui ha decretato lo stato di allarme per la durata di quindici giorni in tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare la situazione di emergenza sanitaria risultante dalla diffusione della pandemia del Coronavirus (Covid-19). Lo stato di allarme rappresenta uno dei tre stati di eccezione previsti e disciplinati dalla Costituzione spagnola del 1978, all’articolo 116, che contempla gli stati di allarme, eccezione e assedio, per gestire situazioni emergenziali di diversa natura e gravità, riconoscendo le caratteristiche identificative e le modalità di attivazione di ognuno. La Costituzione istituisce e detta le regole fondamentali degli stati eccezionali rimettendo ad una legge organica la disciplina delle relative condizioni e limitazioni. È stata infatti la legge organica n. 4 del 1981, sugli stati di allarme, eccezione e assedio (cd. LOAES), a disciplinare nel dettaglio i singoli stati individuandone i presupposti abilitanti, l’articolazione procedurale e gli effetti giuridici.
Il legislatore organico ha chiarito che lo stato di allarme è concepito per far fronte a catastrofi naturali, crisi sanitarie, situazioni di paralizzazione dei servizi pubblici essenziali per la comunità, o assenza di prodotti di prima necessità; lo stato di eccezione, invece, è previsto per situazioni più gravi connotate da minacce che ostacolino l’esercizio dei diritti fondamentali o il normale funzionamento delle istituzioni democratiche; quello di assedio, infine, per i casi drastici di insurrezione o atti di forza contro la sovranità o l’indipendenza della Spagna, la sua integrità territoriale o l’ordinamento costituzionale. Le fattispecie emergenziali descritte, poste a fondamento dei rispettivi stati di eccezione, suppongono l’inverarsi di situazioni straordinarie di diversa gravità, che vanno da quelle meno gravi e prive di una connotazione politica previste per la dichiarazione dello stato di allarme, a quelle più estreme, vicine quasi ad uno stato di guerra, contemplate per l’attivazione dello stato di assedio. […]