GERMANIA: Astrid Zei, I giudici, le urne, i partiti: note sulla recente evoluzione della giustizia elettorale in Germania e sulla tutela della libertà di voto da parte degli organi giurisdizionali

In Germania i Tribunali sembrano assumere un ruolo sempre più attivo nella salvaguardia degli strumenti della democrazia. Negli ultimi anni si possono ravvisare i segni di una tendenza ad ampliare i meccanismi di tutela giurisdizionale concernenti i procedimenti elettorali e, più in generale, gli strumenti della partecipazione democratica. Tale impressione è connessa ad un certo “attivismo” dei Tribunali che paiono in parte sciogliere il più tradizionale self-retraint della magistratura con alcune decisioni importanti, dalle conseguenze talvolta eclatanti, come lo scoglimento anticipato del Landtag imposto dal Tribunale del Land Schleswig-Holstein il 30 agosto 2010 quale effetto della parziale illegittimità del meccanismo di attribuzione dei c.d. mandati in eccedenza previsto dal legislatore. La legislazione elettorale in senso stretto è stata sottoposta più volte al vaglio dei giudici, che hanno decretato l’incostituzionalità parziale della legge per l’elezione del Parlamento europeo [BVerfG 2BvC 4/10, 2 BvC 6/10, 2 BvC 8/10], del Bundestag [BVerfG 2 BvF 3/11 –  2 BvR 2670/11 – 2 BvE 9/11 del 25 luglio 2012 e BVerfGE 121, 266], del Landtag [LvG Schleswig-Holstein 1/10 ], dei sindaci dei Comuni [VG Baviera Vf. 5-VII-12], delle assemblee circoscrizionali [VG Amburgo 2/11].

Sempre più spesso, poi, i giudici sono stati chiamati a sindacare, quand’anche solamente ad avallare, le forme ed i limiti della partecipazione politica, con riguardo alla funzione d vigilanza sui partiti svolta dall’ente federale per tutela costituzionale [BVerwG 6 C 22.09], ai criteri per il finanziamento pubblico delle fondazioni di partito [BVerwG 7 C 13.09 e 14.09], e, da ultimo, a giudicare nuovamente circa la costituzionalità del partito di estrema destra Nationaldemokratische Partei Deutschland, abbr, NPD su istanza del Bundesrat. Tale decisione è attesa per la fine dell’anno.

Pochi mesi fa il legislatore costituzionale ha inteso completare il sistema dei controlli giurisdizionali sulle procedure elettorali, affidando al Tribunale costituzionale federale il compito di giudicare in ultima istanza circa l’ammissione delle liste alle elezioni del Bundestag.

La giustizia elettorale si basa in Germania su un modello “misto”, articolato in un controllo propriamente parlamentare e un eventuale ricorso al Tribunale costituzionale federale avverso le decisioni della Commissione del Bundestag per la verifica delle elezioni. Anche se la scelta del costituente non esclude la possibilità di un sindacato sulla legge elettorale attraverso altre vie, come il ricorso parlamentare o il ricorso individuale per la tutela dei diritti, fino alla riforma costituzionale dell’11 luglio 2012 mancava la possibilità di un sindacato giurisdizionale concernente i procedimenti elettorali attivabile ed esauribile prima dello svolgimento delle votazioni. Il Tribunale costituzionale federale aveva infatti respinto in diverse occasioni la richiesta di un’ordinanza cautelare da parte delle liste che fossero state escluse dal voto in forza di una decisione delle commissioni elettorali competenti per territorio (si vedano di recente le pronunce BVerfG, 2 BvQ 57/09 dell’8 settembre 2009 e BVerfG, 2 BvR 1928/09 del 1 settembre 2009), ritenendo siffatti provvedimenti estranei alla “concezione del costituente riguardo alla tutela giuridica nell’ambito del procedimento elettorale”.

Nel tempo era così emersa la necessità di rafforzare la tutela del diritto di voto approntando ulteriori strumenti di garanzia, e ciò in particolare per l’ipotesi in un cui una lista venga ingiustamente esclusa dalle votazioni per il rinnovo del Bundestag, esigenza peraltro ben rappresentata anche in un rapporto OSCE sulle elezioni in Germania del 14 settembre 2009.

Il riconoscimento dello status di partito politico alle associazioni che intendono concorrere alle elezioni, quale condizione per l’ammissibilità delle liste, spetta infatti alle commissioni elettorali distrettuali, regionali, e, nell’ipotesi di un contenzioso, alla commissione federale (Bundeswahlausschuss), ai sensi dell’art. 18 della legge elettorale. […]

Scaricare il testo completo in formato PDF

Questa voce è stata pubblicata in: Cronache costituzionali dall'estero, Germania, Nomos e contrassegnata con Astrid Zei, Cronache costituzionali dall'estero, diritto costituzionale, Germania, IL TRIBUNALE COSTITUZIONALE DI BERLINO LEGITTIMA LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 3% IMPOSTA DALLA COSTITUZIONE DEL LAND PER L’ELEZIONE DELLE ASSEMBLEE CIRCOSCRIZIONALI, LEGITTIMITÀ DEL VOTO PER POSTA, Nomos 2-2013, PARTITI, REFERENDUM PROPOSITIVO E APPROVATIVO NEI COMUNI: LEGITTIMA LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DEI CITTADINI DEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, sistema elettorale, VOTAZIONI ELETTIVE E DELIBERATIVE. Contrassegna il Permalink.