Daniele Chinni, La probatio diabolica della «evidente mancanza» dei presupposti del decreto-legge. Considerazioni critiche a margine della sent. n. 149 del 2020

All’indomani di quella che, a buona ragione, è stata definita una sentenza «storica», la n. 171 del 2007, era lecito attendersi l’apertura di una stagione di controlli da parte della Corte costituzionale sulla «evidente mancanza» dei presupposti per l’adozione di un decreto-legge. Ciò perché, come è noto, con quella pronuncia il giudice delle leggi, innanzitutto, affermò con nettezza che tale vizio, una volta convertito in legge l’atto normativo del Governo, si traduce in vizio in procedendo della relativa legge, la quale dunque non è in grado di sanarlo; tale affermazione, inoltre, era accompagnata dall’inconsueto riconoscimento dell’esistenza di «ondivaghi e contraddittori orientamenti» sul punto, che avevano caratterizzato la giurisprudenza costituzionale successiva all’altrettanto storica sentenza n. 29 del 1995, sicché la svolta giurisprudenziale era apparsa non più reversibile; alla sindacabilità teorica la Corte aveva poi affiancato la sindacabilità pratica, perché, per un verso, aveva inventato un vero e proprio «test di scrutinio» per condurre, con le armi del diritto, un controllo sulla sussistenza dei «casi straordinari di necessità e urgenza» evocati dal Governo per l’adozione del decreto-legge e, per un altro, aveva nel caso di specie riscontrato l’«evidente mancanza», giungendo pertanto alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Che, poi, la sentenza n. 171 del 2007 avesse aperto una stagione di controlli sull’abuso del decreto-legge è sembrato ancor più chiaro quando la Corte costituzionale, circa un anno dopo, ha una seconda volta, con la sentenza n. 128 del 2008, accolto una questione di legittimità costituzionale proposta per la «evidente mancanza» dei presupposti. In tale occasione, oltre ad aver “superato” ostacoli d’ordine formale e processuale che avrebbero potuto impedire il sindacato di costituzionalità […]

 

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Sommario: 1. La «evidente mancanza» dei presupposti nel giudizio in via incidentale: un vizio troppo poco evocato. – 2. Il Consiglio di Stato ancora perplesso sulla non sanabilità del vizio da «evidente mancanza» del decreto-legge ad opera della legge di conversione. – 3. Lo scrutinio sulla «evidente mancanza» dei presupposti. – 3.1. Un decreto-legge invece di un decreto legislativo integrativo e correttivo? – 4. Lo scrutinio sulla disomogeneità del decreto-legge.

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