Per chi condivide (ed è la maggioranza, non solo di coloro che si sono occupati di sistemi elettorali, ma soprattutto degli elettori italiani) un giudizio negativo sul sistema elettorale politico, vigente alla data della Sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, questa pronuncia di parziale illegittimità costituzionale non può non essere accompagnata da un senso di soddisfazione, anche nella consapevolezza delle difficoltà affrontate e superate dalla Corte per riconoscere la ammissibilità della eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione ed ancora di più dell’ arduo cammino che il legislatore dovrà affrontare per un ampio consenso su una nuova legge elettorale, non più procrastinabile.
In realtà il filo conduttore, sotteso alla pronuncia della Corte, è che, nella ipotesi esaminata, ricorreva una esigenza assoluta di una via per sottoporre la legge elettorale al controllo di costituzionalità in via incidentale, al quale non può sottrarsi alcuna legge: esigenza, tanto più rilevante in quanto relativa ad un sistema, fondamentale per le istituzioni democratiche e con applicazioni generali per tutti gli elettori.
Infatti. per quanto riguarda la fase del procedimento elettorale, si era ormai verificato un tradizionale rifiuto della competenza, sia da parte della giurisdizione ordinaria, sia della giurisdizione amministrativa, cui si era aggiunta una declaratoria della Giunta delle elezioni.
Di qui la conseguenza del rischio di una sorta di tabù e zona franca per le leggi elettorali politiche, inconciliabile con il sistema delle garanzie giurisdizionali e costituzionali. Dobbiamo quindi essere grati, per l’iniziativa e per la decisione di rottura della interdizione ad un controllo di costituzionalità su una legge essenziale ai fini della attuazione degli articoli 1, 48, 49, 56, e 58 Cost., decisione che ha altresì indotto ad un acceleramento della riforma del sistema elettorale politico.
Purtroppo le iniziative successive alla Sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale non appaiono, per alcune parti, consonanti con gli effetti caducatori e con le motivazioni sugli accertati vizi di legittimità costituzionale. Innanzitutto come per ogni sentenza, basata su motivazioni di esistenza di pluralità di vizi giuridici, la decisione della Corte doveva essere letta ed interpretata nel suo complesso in relazione ai vizi esaminati e alla relativa motivazione.
Appare, infatti, assai discutibile isolare singole proposizioni, come forme assolute di massime, che siano utilizzate a legittimare soluzioni che rimuovono solo alcuni vizi accertati (limitazioni di ampiezza delle circoscrizioni e del numero degli eligendi per ogni circoscrizione). […]