Era il 1895 quando Attilio Brunialti scrisse che «la legge elettorale [è] la base fondamentale di tutte le istituzioni del governo rappresentativo, [con] importanza non minore delle norme fondamentali dello Stato medesimo»1. A un (po’ meno di un) secolo di distanza, nel 1951, Luigi Sturzo gli fece eco nel sostenere che «dopo la Costituzione, la più importante nell’ordine istituzionale è la legge elettorale. Con questa si dà vita, validità e moto agli organi rappresentativi di un paese, quali ne siano le forme e l’estensione che li configurano»2.
Oggi, agli albori del secondo ventennio degli anni duemila, Alfonso Vuolo ci ricorda come la formula elettorale assuma «un suo peso specifico […] nell’ordinamento considerato nel suo complesso: la scelta del metodo proporzionale piuttosto che maggioritario ha innegabili conseguenze sulla logica di competizioni dei partiti, sul funzionamento della forma di governo e dei meccanismi legislativi, sul rapporto fiduciario, sul sistema delle garanzie costituzionali. In definitiva, sull’assetto democratico e, con esso, sulla tutela dei diritti fondamentali»
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SOMMARIO: 1. Sulla rilevanza delle leggi elettorali: perché ha (ancora e sempre) senso discuterne. – 2. La Costituzione e le leggi elettorali. Quello che ci aspetteremmo di leggere e quel che, invece, ritroviamo nei Testi costituzionali in materia di formule elettorali. – 2.1. Italia, Germania e Francia: un silenzio consapevole. – 2.2. La costituzionalizzazione del sistema elettorale: l’esempio spagnolo. – 3. Oltre la formula elettorale: l’influenza delle disposizioni costituzionali sulle scelte del legislatore elettorale. – 3.1. Limiti formali e limiti materiali. – 3.2. Limiti c.d. «esterni». – 4. Le Corti costituzionali, giudici politici. – 5. Considerazioni conclusive.