La legge 28 febbraio 2021, n. 21 ha dato piena e diretta esecuzione alla decisione del Consiglio europeo n. 2053 del 14 dicembre 2020 che ha deliberato di accettare, con modifiche, la proposta della Commissione europea, nota come Next Generation Eut1. Quest’ultima è ispirata, sostanzialmente, ad una politica economica di deficit spending di ascendenza keynesiana, con la conseguente «sospensione», di fatto, dell’applicazione del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria (in seguito, Fiscal Compact) per gli anni 2021 e 2022. Pertanto, a prima vista, la decisione del Consiglio europeo n. 2053 del 14 dicembre 2020 ed il Fiscal Compact sembrano andare in direzione opposta, mostrando una discordanza, almeno apparente, tra una politica di bilancio ispirata all’austerità ed una politica di bilancio di deficit spending che, viceversa, consente un massiccio ricorso alla spesa non bilanciata dalle entrate e, quindi, all’indebitamento comune, a monte da parte dell’Unione europea, e, a valle, da parte degli Stati membri, ben oltre le soglie del Fiscal Compact, che imponeva il principio imperativo dell’equilibrio di bilancio2.
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SOMMARIO: 1. Programma della ricerca. – 2. Dalla normativa europea relativa al principio dell’equilibrio di bilancio prevista dal Trattato di Maastricht del 1992 al Trattato di stabilità del 2013 (Fiscal Compact). – 3. La normativa italiana di attuazione del Trattato di stabilità e l’interpretazione dell’art. 81 Cost. nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionali. – 4. La compatibilità del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del Trattato di stabilità con la decisione del Consiglio europeo n. 2053 del 14 dicembre 2020. – 5. … e dell’art. 81 Costituzione con la legge 28 febbraio 2021, n. 21. – 6. Riflessioni sistematiche valutative: le nozioni di «tempo finanziario» e di «flessibilità temporale».