Nannerel Fiano, Una nuova frontiera della modulazione degli effetti nel tempo. Riflessioni a margine della sent. Cost. n. 41 del 2021

Il tema della modulazione degli effetti nel tempo ha conosciuto, come noto, un rinnovato dibattito in seguito all’adozione della sentenza della Corte costituzionale del 9 febbraio 2015, n. 10, del tutto innovativa nel panorama della giurisprudenza costituzionale temporalmente manipolativa in ragione della dichiarazione, ex professo1, della libera disponibilità da parte del Custode delle leggi dei poteri di gestione degli effetti nel tempo.
Successivamente, specialmente con riferimento all’ultimo triennio, la Corte non ha mancato di adottare con frequenza progressiva ulteriori decisioni temporalmente manipolative, così derogando alla disciplina degli effetti delle sentenze di accoglimento.
Infatti, a meno di un anno di distanza dall’adozione della sentenza della Corte costituzionale del20 luglio 20202, n. 152, di cui si tratterà, pur sinteticamente, nei paragrafi che seguono, il Giudice delle leggi, nell’ambito del giudizio in via incidentale, ha ritenuto, secondo una modalità sui generis e decisamente (più) innovativa, di “fare leva” sulla dilatazione temporale degli effetti della declaratoria di incostituzionalità.

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SOMMARIO:1. Una Corte costituzionale che interviene, sotto più angoli prospettici, sul fattore “tempo”. – 2. La previsione “del tutto fuori sistema” dei giudici onorari strutturalmente inseriti presso le Corti d’Appello. – 3. La modulazione degli effetti sottesa alla sentenza. n. 41 del 2021…– 4. … e la previsione di un termine al legislatore. Un ritorno a Kelsen? – 5. Una modulazione degli effetti di natura diversa: le ragioni di tale specificità alla luce della prassi temporalmente manipolativa richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 41 del 2021. – 5.1. Alcune pronunce rilevanti sotto il profilo della modulazione degli effetti nel tempo e non richiamate esplicitamente nella sentenza n. 41 del 2021. – 6. Spunti di comparazione con la tecnica decisionale della Unvereinbarkeitserklärung integrata dalla weitereAnwendung della norma dichiarata incompatibile. – 7. L’incidenza del modello tedesco sulla prassi temporalmente manipolativa della Corte costituzionale. 8. – Conclusioni: possibili soluzioni.

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