Il tema stesso delle differenze di genere nell’area giuridica ha cominciato a prendere consistenza da quando, nell’Italia unita (segnatamente, nel 1875) fu concesso alle donne di accedere all’Università (previo, peraltro, all’epoca, il superamento dell’esame di licenza liceale come privatiste, dal momento che solo nel 1883 sarebbe stato possibile iscriversi indiscriminatamente alle classi liceali). Benché poi negli anni immediatamente successivi non siano stati rari i casi di laureate a pieni voti nelle allora Facoltà di Giurisprudenza, le quali, dopo aver svolto bienni di pratica forense, si videro dipoi annullate in sede giudiziale la propria iscrizione nell’albo degli avvocati (v., ad es., il “caso Poët” del 1881). Per avere una presenza femminile più significativa (anche) nell’ambiente universitario bisognerà attendere le norme sulla capacità giuridica della donna del 1919 e, dipoi, soprattutto, un più avanzato stato di maturazione del processo di emancipazione femminile, in epoca repubblicana. Là dove, come emerso anche nel corso dei lavori, centrale sarebbe stato il ruolo svolto dalla Corte costituzionale al riguardo, specie con la nota sent. n. 33 del 1960 (relativa al cd. “caso Oliva”), di incostituzionalità della legge n. 1176 del 1919 nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l’esercizio di diritti e di potestà politiche: estromissione che sarebbe stata sanata solo molto più tardi dalla legge n. 66 del 19633 di ammissione generalizzata delle donne ai pubblici uffici ed alle professioni.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Differenze di genere nella carriera accademica nell’UE-28. – 3. La situazione di IUS/08 e IUS/09 nell’Area 12. – 4. L’impatto dell’ASN. – 5. Alcune sintetiche conclusioni.