Abstract: Il riparto tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa risulta oggi assai complicato. Il lavoro mostra talune incongruenze dell’assetto venutosi a creare, assume l’unità sostanziale di diritti soggettivi ed interessi legittimi e lamenta che il giudice amministrativo intenda spesso i diritti soggettivi assegnati alla sua giurisdizione alla stregua di interessi tutelati in via occasionale e riflessa, piegandoli al modello di tutela impugnatoria e riconoscendo all’amministrazione ampi spazi di insindacabilità.
Abstract: The division between ordinary and administrative jurisdiction today is very complicated. This work highlights some inconsistencies in the framework righted accordingly, and it assumes the substantial unity of subjective rights and interests. This analysis also worries about the correct understanding by the administrative judge of the subjective rights assigned to his jurisdiction as interests protected on an occasional and reflected basis. These interests bend the judge to a model of appeals protection and recognize the administration open spaces without a proper judicial review.
Parole chiave: giurisdizione amministrativa; diritto soggettivo; interesse legittimo; poteri del giudice; discrezionalità tecnica.
Key words: administrative jurisdiction; subjective right; interest; powers of the judge; technical discretion.
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Sommario: 1. Giustizia amministrativa e giurisdizione esclusiva: il problema di diversi assetti giurisdizionali. – 2. Le comuni giustificazioni della giurisdizione esclusiva. – 3. Quale impronta a fondamento della giurisdizione esclusiva? – 4. Ma che cosa sono diritto soggettivo e interesse legittimo? – 5. La giurisdizione per blocchi di materie quale criterio di riparto. – 6. I problemi della giurisdizione esclusiva: il riconoscimento del danno. – 7. Segue: giurisdizione sugli atti o sul rapporto? – 8. Segue: il potere del giudice amministrativo di decidere sull’efficacia del contratto. – 9. In particolare sull’efficacia inibente del ricorso incidentale nelle procedure d’appalto. – 10. Il problema della discrezionalità tecnica.