Lo scorso giugno, al fine di acquisire informazioni utili alla decisione, la Corte costituzionale ha ritenuto di esercitare i suoi poteri istruttori pronunciando l’ordinanza n. 131. Il provvedimento è stato accompagnato da un comunicato ufficiale, nel quale si rimarca che la richiesta di informazioni è stata avanzata con riferimento alle difficoltà registrate nella concreta applicazione delle misure di sicurezza nei confronti degli autori di reato infermi di mente e socialmente pericolosi. L’ordinanza si distingue in primo luogo per il fatto di essere numerata, poiché a partire dal 1987 la Corte ha preferito ricorrere a ordinanze istruttorie non numerate e, quindi, non pubblicate nella Gazzetta ufficiale. Ciò ha costituito un evidente ostacolo alla conoscibilità sia delle richieste istruttorie sia, conseguentemente, del modo di esercizio dei poteri istruttori, come è stato prontamente e più volte rimarcato dalla dottrina. Essa colpisce, inoltre, soprattutto per il merito dei quesiti posti dalla Corte e per la posta in gioco, per comprendere i quali è necessario fare un passo indietro ed esaminare l’ordinanza di rinvio.
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SOMMARIO: 1. L’ordinanza n. 131 del 2021 nel contesto dell’ordinanza di rinvio. – 2. Dagli OPG alle REMS: una questione di politica legislativa e di attuazione della riforma. – 3. I poteri istruttori della Corte in funzione di monito anticipato e di stimolo per il legislatore (con un occhio a Strasburgo)? – 4. Qualche considerazione finale.