Ludovica Tripodi, La Corte dichiara il finanziamento “extra-FUS” al teatro Eliseo “incongruo”, “sproporzionato” e idoneo ad alterare la libera concorrenza

Abstract [It] Con la sentenza annotata la Corte costituzionale evidenzia, seppur con parche argomentazioni, come la norma censurata possa comportare una disparità di trattamento in danno delle altre imprese del settore che svolgono similari attività teatrali di prosa. Il contributo straordinario concesso al Teatro Eliseo risulterebbe, quindi, essere una sovvenzione illegittima, idonea ad alterare la concorrenza, perché relativa all’assegnazione di risorse che non possono essere comprese all’interno del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

Abstract [En] With the judgment n° 186/2022, the Constitutional Court points out briefly how the censured rule may result in unequal treatment to the detriment of other companies that carry out similar theatrical prose activities. Therefore, the extraordinary contribution granted to the Teatro Eliseo would be an illegitimate subsidy, capable of distorting competition, especially since it relates to the allocation of resources that cannot be included within the Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’origine della vicenda. – 3. L’iter logico-argomentativo che ha condotto alla questione di legittimità costituzionale – 4. Il giudizio di ragionevolezza e proporzionalità in relazione all’art. 3 Cost. – 5. Il finanziamento “extra-FUS” fra aiuti di Stato e principio di libera concorrenza

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