Guerino Fares, Il c.d. diritto delle farmacie è presidio dell’art. 32 Cost.: nuove e significative conferme dalla Consulta

Abstract [It] L’autore esamina la recente sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2022 che ha giudicato legittima la riserva in favore delle farmacie dell’attività di somministrazione di tamponi rapidi antigenici e test sierologici per la rilevazione del coronavirus, con conseguente preclusione per le parafarmacie fondata sulla differenza ontologica fra le due tipologie di esercizi e sul quadro normativo e giurisprudenziale che è venuto valorizzando sempre più la rete farmaceutica territoriale quale parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale.

Abstract [En] The author analyzes the recent judgement of the Constitutional Court no. 171 of 2022 which deemed the pharmacies’ monopoly on administration of swabs and tests for the detection of coronavirus as legitimate, consequently excluding parapharmacies due to the ontological difference between the two bodies in addition to the legal and jurisprudential framework that enhanced more and more the territorial pharmaceutical network as a fundamental part of the National Health Service.

Scarica il testo in formato PDF

Sommario: 1. Il revirement della Regione Marche circa l’esecuzione dei tamponi nelle parafarmacie. –  2. Le argomentazioni del giudice a quo. – 3. Il responso della Corte costituzionale. – 4. La valorizzazione del ruolo delle farmacie nell’evoluzione ordinamentale e la non-concorrenza con le parafarmacie. – 5. Conclusioni: un percorso fra principio di uguaglianza, libertà di iniziativa economica privata e ragioni del servizio pubblico

 

Questa voce è stata pubblicata in: Nomos, Osservatorio sulla Corte costituzionale e contrassegnata con art. 32 Cost, Corte costituzionale, diritto delle farmacie, libertà economica, Principio di uguaglianza. Contrassegna il Permalink.