Il principio della chiarezza delle norme costituisce un imperativo che può divenire ancora più stringente quando si tratta della legislazione elettorale. Sulle “disposizioni irrimediabilmente oscure e pertanto foriere di intollerabile incertezza” si è soffermata recentemente anche la Corte Costituzionale italiana [sent. n. 110/2023], deprecando l’uso di espressioni che rendano impossibile l’opera esegetica schiudendo un intollerabile margine di discrezionalità nell’attuazione e nell’interpretazione delle stesse, anche al di fuori della materia penale. L’oscurità, però, può anche derivare, all’opposto, dall’eccessiva pedanteria, tecnicità, che, come affermava molti anni fa la Corte Costituzionale austriaca, divengono insopportabili quando richiedono all’interprete “un’esperienza giuridica qualificata e uno zelo archivistico” [VfSlg. 3130/1956], ovvero “raffinate competenze specialistiche” [VfSlg 12420/1990 e VfSlg 13.887/1994] di cui il cittadino medio in genere non dispone.
Quando si versi nella materia elettorale, la complessità può essere un male necessario che dipende dalla necessità di appuntare equilibri delicatissimi […]
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SOMMARIO: INTRODUZIONE. – SEZIONI: 1. Partiti ed elezioni. – 1.1. Si ripetono le elezioni del 26 settembre 2021 per la Camera dei Deputati e i Consigli circoscrizionali di Berlino. – 2. Parlamento. – 2.1. La nuova legge elettorale. – 2.2. Continua la conventio ad excludendum nei confronti del gruppo parlamentare Alternativa per la Germania (AfD). – 3. Corti. – 3.1. Depositati i ricorsi contro la decisione della Commissione del Bundestag per la verifica delle elezioni di ripetere le elezioni politiche in 431 seggi berlinesi. – 3.2. La decisione di ripetere le votazioni del 2021 a Berlino è inappellabile.