G. D’Alessandro, Corte costituzionale e forma di governo regionale: una nuova pronuncia nel solco della sua giurisprudenza ormai ventennale ma su una legge regionale e alquanto sbrigativa

Abstract [It]: Nella sentenza n. 203/2023 la Corte costituzionale, in tema di forma di governo regionale, chiarisce che, per quelle Regioni che abbiano confermato la forma di governo standard prevista in Costituzione e caratterizzata dall’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, non è possibile eludere il «vincolo costituzionale» dell’aut simul stabunt aut simul cadent, nella versione “rigida” e non mitigabile conformata dalla giurisprudenza costituzionale, mediante meccanismi (legislativi) di “presa d’atto” che abbiano conseguenze meramente dilatorie e incerte sul termine per il rinnovo degli organi elettivi, instaurando in tal modo per questi ultimi un improprio regime di prorogatio.

Abstract [En]: In judgement no. 138/2023 on the subject of regional electoral legislation, the Italian Constitutional Court clarifies that, for those Regions that have confirmed the standard form of government envisaged in the Constitution and characterized by the direct election of the President of the Region, it is not possible to evade the «constitutional constraint» of the aut simul stabunt aut simul cadent, in the “rigid” and non-mitigable version conformed by constitutional case-law, through (legislative) “acknowledgment” mechanisms that have merely consequences dilatory and uncertain about the deadline for the renewal of the elective bodies, thus establishing an improper prorogatio regime for the latter.

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SOMMARIO: 1. La decisione della Corte. – 2. L’iter argomentativo della sentenza. – 3. Le ambiguità della Corte.

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