Nel mio breve intervento vorrei soffermarmi su due dei tre punti della discussione proposti, quelli relativi alla riforma della Corte suprema e all’organo di governo della magistratura. Sarò necessariamente sintetico.
Preliminarmente, voglio mettere in guardia sui rischi di una eccessiva settorializzazione delle riforme della giustizia, settorializzazione cui contribuiscono le stesse istituzioni europee, e dunque sull’esigenza di tenere presenti i collegamenti tra i diversi ambiti di riforma. In secondo luogo ritengo che occorra sempre considerare i due piani della qualità tecnica delle norme e della capacità del contesto territoriale di assorbirle. Ogni riforma generale dell’ordinamento giudiziario non deve perdere di vista la funzione integrativa di questo. Il suo obbiettivo consiste non tanto la costruzione formale di un modello istituzionale basato su standard europei quanto la garanzia sostanziale di un equilibrio, riguardo al quale gli attori interni devono assumersi la responsabilità. Pongo qui evidentemente all’attenzione, non avendo la possibilità di affrontarlo, il problema di metodo degli standard europei e della loro interpretazione soprattutto in contesti di transizione e post-transizione. […]
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Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. Premessa 2. La Corte suprema 2.1. Funzioni delle corti supreme in prospettiva comparata 2.2. Elementi di riforma della Corte suprema albanese 3. Il Consiglio di giustizia 3.1. Composizione 3.2. Capo dello Stato e presidenza del Consiglio 3.3. La struttura a geometria variabile.