La problematica della richiesta di un quesito referendario parziale riferito ad un disegno di legge costituzionale si inserisce nel più ampio tema del difficile innesto degli istituti di democrazia diretta in un sistema prevalentemente rappresentativo, qual è il sistema a parlamentarismo razionalizzato previsto dalla Costituzione italiana. E risente di tutte le contraddittorietà che tale innesto – in qualche modo – porta con sé.
Vale la pena, innanzi tutto, prendere in esame le regole costituzionali, e quelle ordinarie di loro immediata attuazione, per verificare come (e sino a che punto) la configurabilità di un referendum costituzionale parziale possa trovare fondamento nella disciplina positiva. Ora, confrontando l’art. 75, primo comma, con l’art. 138, secondo comma, della Costituzione, è agevole rilevare come il primo preveda che il referendum abrogativo possa essere indetto «per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge» (corsivo nostro), mentre il secondo usa l’espressione «leggi» (costituzionali), dando adito a pensare che la consultazione popolare ivi prevista non possa che rivolgersi all’approvazione,nel suo complesso, dell’articolato elaborato durante l’iter parlamentare. Anche guardando alle previsioni che regolano il giudizio sulle leggi non pare dubbio che sia il Costituente sia la legislazione di diretta attuazione della Costituzione contemplano espressamente la possibilità che le sentenze di accoglimento abbiano ad oggetto non l’intera legge ma parti di essa (o da essa deducibili) tant’è che l’art. 136 Cost. regola gli effetti della dichiarazione d’incostituzionalità di «norme» di legge e l’art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), impone al giudice a quo di indicare le «disposizioni» sospettate d’essere in contrasto con la Costituzione.
Insomma, ogni intervento su atti legislativi da parte di soggetti distinti da quelli cui spetta o, a date condizioni, è consentito di esercitare la funzione legislativa, può colpire l’intera legge o atto equiparato o porzioni di essi, per espresso disposto costituzionale. Mentre si dovrebbe escludere che la lettera dell’art. 138 Cost. permetta l’esperibilità di un referendum parziale. Ciò parrebbe confermato, altresì, dall’esame della legge ordinaria di attuazione della Costituzione, e che di essa costituisce qualificata interpretazione (l. 25 maggio 1970, n. 352– Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo), ove non si trova alcun cenno all’ipotesi di referendum costituzionali parziali: il legislatore considera come oggetto del referendum la legge costituzionale nel suo complesso. […]
Scarica il testo completo in formato PDF