Nei limiti di quanto è possibile ricavare dallo stringato Comunicato stampa della Corte Costituzionale mi sembra lecito sottolinearne già ora alcuni aspetti sui quali occorrerà ritornare quando sarà possibile leggere il testo della relativa ordinanza. La posta in gioco, nel merito, sarebbe stata davvero troppo alta (l’eventuale possibile annullamento della legge, con conseguenze inimmaginabili) per cui occorre dare atto della prudenza e della speciale attenzione della Corte nell’affrontare la vicenda, al pari del resto di quella già manifestata, dal canto suo, dal Presidente della Repubblica. Ciò premesso, trovo positivo il fatto che, nello svolgere la necessaria delibazione di ammissibilità, la Corte si sia soffermata a riconoscere la legittimazione dei singoli parlamentari, escludendo – come si puo’ evincere dal totale silenzio del Comunicato in proposito – quella delle minoranze e dei singoli gruppi parlamentari. Naturalmente ciò costituirà una delusione per chi sostiene da tempo la necessità di un apposito strumento di ricorso diretto alla Corte contro gli abusi della maggioranza dell’Assemblea a tutela delle attribuzioni costituzionali delle forze politiche di opposizione. Ma, anche ammesso che simile istanza sia – nella particolare situazione attuale – da condividere, resta però sempre il fatto che né la normativa costituzionale vigente né quella ordinaria prevedono uno strumento del genere e che l’introduzione di una tale innovazione solo per via giurisprudenziale continua ad apparirmi impraticabile.
Sarò accusata di eccessivo formalismo, ma non riesco a sfuggire all’idea che un mezzo di tale impatto sul sistema richieda necessariamente – quali che siano le difficoltà pratiche di pervenirvi – una legge costituzionale sull’an e sulla individuazione dei soggetti legittimati (come calcolare esattamente le “minoranze”/opposizioni?), completata da una disciplina legislativa puntuale sul procedimento. Ma restiamo in attesa delle motivazioni dell’ordinanza. Quanto poi al riconoscimento della legittimazione dei singoli parlamentari: a parte il fatto che la stessa non costituisce una vera novità – essendo sempre stata fatta salva in via di principio nella precedente giurisprudenza in argomento – noto che l’ordinanza, mentre ravvisa nelle vicende dell’approvazione della legge di bilancio una o più delle “altre situazioni” oggetto della ripetuta riserva a favore di questi soggetti […]