Il contributo intende analizzare i profili giuridici e costituzionali dell’ambiente, anche alla luce della dei disegni di legge presentati nel corso della XVIII Legislatura. Il costituzionalismo ambientale nasce dall’esigenza di comprendere il rapporto osmotico tra comunità e territorio, ed i relativi limiti all’uso di quest’ultimo. L’evoluzione legislativa ambientale viene così definita in relazione al concetto giuridico di paesaggio come previsto dall’ art. 9 della Costituzione. L’ ipercinetismo europeo in materia di ambiente e la giurisprudenza costituzionale più recente hanno di fatto anticipato le scelte del Legislatore, condizionando altresì la fisionomia stessa delle strutture ministeriali competenti. L’attualità della vicenda in esame trova conferma nell’intenzione di introdurre in forma esplicita la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile nel testo costituzionale, malgrado la possibilità di un’interpretazione estensiva dell’art. 9 Cost. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individua, non a caso, nella transizione verde una delle sei aree di intervento. Sarebbe più opportuno parlare di un diritto delle generazioni future o di un dovere delle generazioni presenti? La prospettiva ecocentrica trova risposte differenti in relazione alle diverse esperienze costituzionali. Il concetto di ambiente è giuridicamente comprensibile solo se viene garantita la più assoluta accessibilità del bene comune. Non esiste pertanto giustizia ambientale senza giustizia sociale. Il principio di uguaglianza diventa così il presupposto affinché l’ambiente si possa configurare come il luogo deputato alla realizzazione della dignità umana: più elevato è il livello di protezione, migliore è la qualità della vita.
Parole chiave
ambiente, paesaggio, sviluppo sostenibile, ecocentrismo, PNRR
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SOMMARIO: 1. Dal paesaggio all’ambiente: origini di un’evoluzione concettuale. – 2. Breve storia dell’ipercinetismo europeo in materia ambientale. – 3. Un quadro normativo multidimensionale. – 4. Quale Ministero per l’ambiente? – 5. Un diritto giurisprudenziale a presidio di un “costituzionalismo verde” – 6. Considerazioni conclusive.