La campagna elettorale antecedente le elezioni del 2018 ha portato in sé un’insanabile contraddizione: da un lato, infatti, la scena politica è stata continuamente occupata da soggetti proclamatisi leader di questo o quello schieramento e che hanno professato di essere i “candidati Premier”. Dall’altro il sistema elettorale chiamato a trasformare le scelte dei
cittadini italiani in seggi parlamentari è sin da subito apparso del tutto inidoneo a formare una maggioranza “certa” nella fantomatica “sera stessa delle elezioni”1.
Eppure non si può dire che questi leader abbiano davvero millantato qualcosa di estraneo al nostro ordinamento: la legge 3 novembre 2017 n. 165, conosciuta anche come legge Rosato, ha infatti mantenuto, in (non perfetta) continuità con le sue due ultime predecessore, la disposizione di cui all’art. 14 bis del Testo unico sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati (D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361). Oggi tale norma, al comma terzo, impone che “contestualmente al deposito del contrassegno
di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le
prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”. Per quanto riguarda il Senato, l’art. 8 del D.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533 rinvia a questa stessa disposizione e, per di più, l’art. 4 della legge 165/2017 richiede che il nominativo del capo della
forza politica sia pubblicato nell’apposita sezione “Elezioni trasparenti”, sul sito internet del Ministero dell’Interno. […]
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Sommario: 1. Introduzione (con una nota metodologica) – 2. Fra “personalizzazione” e “presidenzializzazione”, l’eredità del Mattarellum: coalizioni e leader– 3. Nascita e conferma del 14 bis: la legge Calderoli e il c.d. Italicum – 4. La solitudine sul piano comparato: l’individuazione del leader nei regimi parlamentari ad opera delle leggi elettorali – 5. La solitudine costituzionale: il 14 bis al cospetto della Carta fondamentale (e della Corte che la salvaguarda) – 6. La solitudine “sistematica” della nomina del capo (rectius: dei capi) nella “matematica elettorale” della legge Rosato – 7. Conclusioni: la parabola costituzionale del “capo”, fra Costituzione “percepita” ed esigenza di rappresentatività