Il conflitto che abitualmente si instaura in presenza di atti accusati di blasfemia non trova una semplice soluzione negli schemi abituali propri della dogmatica dei diritti fondamentali. Il tipico dualismo di matrice liberale tra Stato e sfera privata, nel quale si inseriscono appunto i diritti fondamentali con la loro funzione di garanzia, pone non solo il problema di determinare se e in quale misura lo Stato possa interferire nei diritti di libertà degli individui interessati da specifiche vicende contingenti, ma anche quello di stabilire se e in quale misura esso debba agire per assolvere al proprio obbligo di tutela giuridica, in un contesto in cui il conflitto sorge non a causa dell’intervento del potere pubblico, ma da una reale o presunta sopraffazione da parte di soggetti privati. In una disputa incentrata su un’accusa di blasfemia, infatti, entrambe le parti invocano il rispetto di un proprio diritto fondamentale: il diritto alla libertà di opinione, di manifestazione del pensiero o di espressione artistica da parte di una, la libertà religiosa da parte dell’altra.
Sembra in questo caso ricrearsi il classico triangolo tra Stato, prevaricatore e vittima: il problema, nel caso di specie, è stabilire chi sia il prevaricatore e chi la vittima. E’ prevaricatore l’autore della vignetta satirica che offende la sensibilità religiosa del credente musulmano, o lo è il fanatico che minaccia ritorsioni nei confronti dell’autore della caricatura? E’ vittima colui che deve sopportare un’offesa nei confronti di ciò che per lui è sacro, o lo è colui che deve temere per la propria sicurezza in conseguenza di un’opinione manifestata sotto forma di espressione satirica1? E’ del tutto evidente che non è possibile individuare una risposta univoca e definitiva ad una problematica del genere, e ciò mette in discussione in primo luogo il ruolo che lo Stato è chiamato a svolgere a riguardo. Ogni assetto giuridico di democrazia consolidata ha cercato in tempi più o meno recenti di approntare strumenti normativi capaci di regolare adeguatamente le citate fattispecie, e nelle pagine che seguono questo contributo tenterà di fornire un quadro auspicabilmente esaustivo delle soluzioni individuate nell’ordinamento tedesco. […]
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SOMMARIO: Introduzione. 1. Blasfemia e valori costituzionali. 1.1. Libertà di espressione. 1.2. Libertà di espressione artistica (Kunstfreiheit). 1.3. Libertà religiosa. 2. Blasfemia e disciplina legislativa. 2.1. La disciplina penalistica. Blasfemia contro confessioni religiose o associazioni ideologiche (§ 166 Codice Penale). 2.2. Incitazione all’odio (§ 130 i.c.d. con § 185 ss. Codice Penale). 3. Blasfemia e libertà di opinione nella giurisprudenza tedesca. 3.1. La stampa del Corano su rotoli di carta igienica. 3.2. L’immagine di un maiale inchiodato su una croce. 3.3. La descrizione della chiesa cattolica come «setta di stupratori di bambini» (Kinderficker-Sekte). 3.4. Interventi nell’ambito di manifestazioni pubbliche. 3.5. La rappresentazione teatrale «La Sindrome di Maria» (Das Maria-Syndrom). 3.6. La rappresentazione teatrale «Golgota Picnic». 3.7. L’esposizione in pubblico delle vignette su Maometto. 4. Il dibattito dottrinale. Osservazioni conclusive.