Il presente contributo rappresenta un compendio del percorso di studio effettuato dall’unità di ricerca costituita presso l’Università di Siena, nell’ambito del progetto PRIN 2010-2011 coordinato dal Professore Fulco Lanchester dell’Università di Roma “La Sapienza” e intitolato “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello”. In tale contesto, l’indagine effettuata si è proposta di analizzare, a livello comparato, lo specifico aspetto del rapporto tra Parlamenti e Autorità indipendenti, che costituisce un tema ricorrente nelle riflessioni dottrinali sull’individuazione di un necessario bilanciamento tra indipendenza e responsabilità (la c.d. accountability) delle menzionate Authorities. Com’è noto, infatti, tali organismi, in quanto indipendenti secondo la regola dettata a livello comunitario, sono sottratti ai poteri di indirizzo e controllo degli Esecutivi, lasciando così aperta la problematica del rapporto con i Parlamenti quali sedi della rappresentanza.
La portata della questione è stata evidenziata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza relativa alla causa C-518/07, avente ad oggetto il ricorso promosso dalla Commissione europea nei confronti della Germania per inadempimento di quest’ultima all’obbligo di istituire Autorità pienamente indipendenti ai sensi dell’art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva comunitaria n. 95/46. In estrema sintesi, la Corte ha ribadito come l’assenza di qualsiasi forma di soggezione delle suddette Autorità ai Governi nazionali costituisca una condizione indispensabile per garantire la loro indipendenza nell’esercizio delle funzioni (tant’è che la Repubblica federale tedesca è stata sanzionata perché le Autorità di controllo, competenti a vigilare sul trattamento dei dati personali nei settori diversi da quello pubblico, risultavano subordinate ai Governi dei rispettivi Länder). A fronte di ciò, tuttavia, nella pronuncia viene altresì sottolineato come sia assolutamente necessario che tali istituzioni siano soggette a una qualche influenza parlamentare, la quale non solo non è vietata dalla disciplina comunitaria, ma in un regime democratico si rende assolutamente essenziale per la loro legittimazione.
Sulla base delle medesime considerazioni, l’obiettivo è quindi di verificare come si raccordino Autorità indipendenti e Parlamenti nazionali alla luce dell’analisi dei seguenti profili:
- il ruolo che giocano le Camere nella nomina dei componenti delle Autorità;
- l’ampiezza dei poteri attribuiti a detti organismi, con particolare riferimento a quelli normativi che non sempre rispettano il principio di subordinazione alla legge parlamentare che è applicabile ai regolamenti dell’Esecutivo;
- le forme di controllo parlamentare sulle attività delle Authorities, quali contrappesi alla sottrazione di queste ultime al circuito politico-rappresentativo.
Si tratta, infatti, di tre aspetti che consentono di comprendere la natura del suddetto rapporto e anche di riscontrare se vi sia una linea di condotta comune, seguita negli ordinamenti nazionali, per realizzare un efficace inserimento delle Autorità nei rispettivi sistemi istituzionali attraverso forme di coordinamento non invasivo, e tuttavia effettivo, con i relativi Parlamenti.
Per quanto riguarda i contesti nazionali da investigare allo scopo prefissato, l’attenzione si è concentrata su Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito (anche se l’analisi si è estesa ad ulteriori ordinamenti) che, in relazione all’argomento oggetto di studio, rappresentano di fatto i modelli di riferimento per tutti i Paesi membri dell’Unione europea.
In tale ambito, l’esame si è rivolto alle Autorità indipendenti operanti nei settori dell’energia elettrica e gas, della concorrenza e del mercato, delle comunicazioni, bancario e della finanza, dei servizi pubblici e, infine, della protezione dei dati personali. […]
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