Andrea Giubilei, Il necessario rispetto della discrezionalità legislativa nella disciplina sulla revoca del gratuito patrocinio per le persone offese dal reato. Osservazioni a margine della sentenza n. 47 del 2020 della Corte costituzionale

Spesso l’incostituzionalità, oltre che una questione di tempo, è una questione di tempismo: accade con frequenza che il legislatore non riesca ad evitare che una previsione legislativa venga dichiarata illegittima, anche quando tale esito era stato già preannunciato dalla stessa Corte costituzionale. Com’è noto, l’elemento temporale svolge un ruolo fondamentale, non solo per la determinazione, ma anche per la dichiarazione dell’incostituzionalità. Come messo in luce da autorevole dottrina, il rapporto di “conformità-disformità” di una legge rispetto alla Costituzione non deve essere concepito come un dato certo, rigido, immutabile. Al contrario, esso rappresenta una relazione «graduata e graduabile»1, anche nel tempo: la fattispecie che oggi non può essere dichiarata incostituzionale potrebbe essere dichiarata tale in futuro e non perché cambino i presupposti della questione, ma perché il mancato intervento del legislatore ha reso non più tollerabile l’esistenza della disciplina illegittima nell’ordinamento.

D’altronde l’inerzia legislativa rappresenta un fattore che, se pur rilevabile istantaneamente, ha una valenza che può valutarsi – ed eventualmente sanzionarsi – solo nel tempo, vale a dire alla luce del suo protrarsi. In altri termini, sebbene la sussistenza dell’indifferenza legislativa su una certa fattispecie non possa che riscontarsi in un preciso momento, l’incostituzionalità di tale indifferenza molto spesso dipende dalla sua durata nel tempo. Così, a questa natura graduale dell’incostituzionalità può corrispondere, su un piano più strettamente processuale, una gradualità nella sua dichiarazione. Anche in questo caso, infatti, non si è davanti da un atto istantaneo, ma ad un processo. Quindi ben si può prospettare che quest’ultimo subisca degli “arresti” per stimolare e poi consentire un intervento del legislatore per conformare le previsioni legislative alle disposizioni costituzionali. […]

 

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Sommario: 1. Premessa. – 2. La sentenza n. 47 del 2020 e l’incostituzionalità (non dichiarata) della disciplina sulla revoca del gratuito patrocinio per la persona offesa da reati commessi con violenza alla persona. – 3. La mancanza dell’invito rivolto al legislatore per porre rimedio all’incostituzionalità. – 4. Alcune perplessità su un possibile e futuro accoglimento della questione. – 5. Considerazioni conclusive: gli aspetti problematici delle decisioni di inammissibilità per discrezionalità legislativa con accertamento dell’incostituzionalità e le soluzioni processuali “suggerite” dalla giurisprudenza costituzionale più recente.

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