Nella decisione n. 57 del 2020 la Corte costituzionale ha negato che l’informazione antimafia interdittiva violi il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata; pur ammettendo, infatti, il grave sacrificio imposto da tali misure al diritto di cui all’art. 41 Cost., si rinviene la giustificazione di una simile compressione nell’estrema pericolosità del fenomeno mafioso e nel rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana. Il Giudice delle leggi, dunque, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Palermo sugli articoli 89-bis e 92, commi 3 e 42, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, (c.d. “Codice antimafia”), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
La decisione in oggetto riveste una certa importanza per gli studi dottrinali, quantomeno perché in essa si affronta, per la prima volta in termini sostanziali, la costituzionalità delle informative interdittive antimafia. Questione spinosa, dibattuta, radicalmente divisiva, in dottrina, in giurisprudenza, in politica. I numerosi dubbi, sollevati da più parti, circa la legittimità di tale disciplina, sono fin qui rimbalzati sul muro, freddo quanto tetragono, della giurisprudenza amministrativa che pare essersi appassionata alla difesa di uno strumento considerato la frontiera più avanzata nella lotta alla criminalità organizzata. Deludendo le aspettative della dottrina più garantista che auspicava la risoluzione dei molti punti di sofferenza costituzionale evocati dalla disciplina in parola, i giudici di Palazzo della Consulta ci lasciano una decisione ambivalente che, nella maggior parte della sua estensione, chiude le porte alle richieste sollevate dal giudice a quo e, nella sua parte finale, esprime un monito al legislatore si spera foriero di futuri sviluppi riformatori. Nelle poche pagine di questo scritto, proverò a dar conto di tali chiusure e dell’unica apertura. […]
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Sommario: 1. Un intervento ambiguo su un tema controverso – 2. La questione – 3. I limiti del “guscio amministrativo” – 4. Un’unica apertura – 5. Il male e la cura