Il diritto dell’ambiente è sulla soglia della “quarta epoca” della sua evoluzione, quella del diritto dello sviluppo sostenibile, definita dall’Autore – con efficace metafora mutuata dalla scienza ecologica – come un “ecotono”, per dar conto dell’attualità della transizione (p. 15). Tale progressione non deve essere minacciata dagli effetti della pandemia globale in corso e trova, piuttosto, nel contrasto agli stessi una forza propulsiva e legittimante per la sua concreta attuazione. Invero, tra le cause della presente crisi si annovera proprio il difetto di sostenibilità delle politiche economiche globali, inducendo così le istituzioni europee a proporre “il c.d. Recovery Plan, un piano di ripresa collettiva, sostenibile e resiliente” teso a imprimere “un’accelerazione della transizione verde verso un’economia climaticamente neutra, per riparare i danni causati dalla crisi pandemica e preparare un futuro migliore per la prossima generazione” (p. 2).
Le vicende evolutive antecedenti del diritto ambientale, rileva Buonfrate, sono denotate dapprima da una “forte impronta privatistica, con la lettura alternativa di alcune norme del codice civile (tra tutte l’art. 844 c.c.)” e, successivamente, dall’assunzione di “centralità del diritto pubblico con i suoi standard normativi di comando e controllo” (p. 16). Come noto, tale tipo di regolazione non ha sortito effetti preventivi o risolutivi delle principali criticità ambientali, “così determinando il passaggio alla terza epoca del diritto ambientale”, quella presente, ossia “l’era della [sua] globalizzazione” (p. 16). La mancata sinergia tra componenti pubbliche e private dell’ordinamento è risultata fallimentare per il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, dimostrando la necessità di una maggiore osmosi tra le stesse. Nell’epoca attuale del diritto ambientale globale, la regolazione giuridica dell’ambiente consta quindi di un’accresciuta rilevanza concettuale e operativa del principio dello sviluppo sostenibile: “la sua capacità di garantire l’equità inter e intra generazionale” (p. 17) permette di affiancarlo ai tradizionali ed insostituibili strumenti di command and control, consentendo al contempo “la rivisitazione e valorizzazione dell’analisi economica del diritto dell’ambiente attraverso la rivalutazione degli strumenti di mercato” (p. 17).