Il decreto legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni con dalla legge n. 56 dell’11 maggio 2012, ha ridisciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, al fine di proteggere gli assetti prioritari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Nell’Unione Europea, in mancanza talora di un’azione legislativa unitaria e coerente della Commissione, gli Stati membri, compresa l’Italia, sono intervenuti con iniziative legislative non sempre completamente compatibili con i Trattati comunitari. Il contenzioso sulle golden shares e sui poteri speciali ne rappresenta solo un esempio.
Il decreto legge n. 21 stabilisce, sia pure attraverso il rinvio ad atti di formazione secondaria (i c.d. DPCM, destinati questi ultimi a individuare le attività di rilevanza strategica); l’ambito oggettivo e soggettivo; la tipologia; le condizioni; le procedure di esercizio di poteri speciali, come la facoltà di dettare specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni (art. 1, comma 1, lett. a)); la facoltà di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie (art. 1, comma 1, lett. b)); di opporsi all’acquisto di partecipazioni (art. 1, comma 1, lett. c)). Poteri speciali quindi non solo rivolti a società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, ma anche in ambiti di attività stimati di rilevanza strategica, come quelli dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
La recente riforma della materia rappresenta un benchmark internazionale poiché tutela le imprese operanti in settori considerati strategici indipendentemente da una partecipazione azionaria dello Stato (da qui il passaggio dalla golden share al golden power) offrendo, al contempo, al Governo strumenti proporzionati al rischio concreto, che gli assicurano di adoperarsi nell’attività ordinaria delle società e gli riconoscono, solo in via d’eccezione, esercizio del veto preventivo sulle acquisizioni. Ne consegue che tale riforma riduce la discrezionalità del Governo pur allargandone la sfera d’influenza.
La ratio deve essere, tuttavia, ricercata anche nel tentativo di conformare il testo normativo (impianto, che si rifà agli strumenti della “golden share” e della “action spécifique” degli ordinamenti inglese e francese) alle disposizioni comunitarie con l’obiettivo di superare le iniziative e le censure mosse dalla Corte di giustizia UE , laddove tali testi limitano i principi della concorrenza e della contendibilità delle imprese. […]
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Di seguito si riporta il sommario dei saggi: 1. Norme in materia di golden share 2. La disciplina dei poteri speciali 3. La legge 11 maggio 2012, n. 56 4. Conclusioni.