Nella sentenza sull’Italicum pronunciata il 25 gennaio 2017 la Corte Costituzionale ha censurato la disposizione che consentiva al capolista che fosse eletto in più collegi di scegliere quale rappresentare 1 , considerando irragionevole tale “arbitrio”, distorsivo rispetto all’esito delle preferenze espresse dagli elettori, e quindi in contrasto con i principi dell’uguaglianza e della libertà del voto2.
Posta l’opportunità di un intervento del legislatore, atto ad individuare un criterio alternativo per stabilire in questi casi quale debba essere il collegio d’elezione, la pronuncia ha prescritto nel frattempo l’applicazione del criterio residuale del sorteggio, già previsto, in mancanza di opzione, dall’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957, una norma che l’Italia repubblicana ha ereditato addirittura dal Decreto di Carlo Alberto sulle elezioni dei deputati del 17 marzo 1848, il quale, all’art. 101 stabiliva: “Il deputato eletto da varii Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che esso avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza. In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato”3. Tale disposizione era stata a sua volta mutuata alla lettera dall’art. 49 della legge elettorale del Belgio del 3 aprile 1831 e dall’esperienza francese, dove già la legge del 25 marzo 1818 prescriveva il sorteggio, anche se dopo il termine più lungo di un mese4.
Essa si spiegava dunque alla luce di una concezione aristocratica e unitaria della rappresentanza nazionale, nel quadro di un sistema elettorale basato sui collegi uninominali, e in assenza di procedure formalizzate per la presentazione delle candidature5, che spesso giungevano solamente alla vigilia del voto6.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La razionalità di una rinuncia al discernimento. – 2.1. Il sorteggio come metodo sussidiario per superare la parità. – 2.2. Il sorteggio come metodo di scelta sussidiario nel diritto amministrativo. – 3. La razionalità polemica del sorteggio nella formazione degli organi collegiali. – 3.1. “Cricche” e “partigianerie” nell’organizzazione dei Parlamenti liberali ottocenteschi. – 4. L’(ir)razionalità polemica del sorteggio: il dibattito sulla selezione casuale dei collegi rappresentativi – 5. Il sorteggio del perdente: sulla funzione sociale del sorteggio.