La Corte costituzionale austriaca ha dichiarato incostituzionale il divieto di qualsiasi forma di assistenza al suicidio senza eccezioni, mentre rimane punibile l’uccisione su richiesta. Con una sentenza emanata l’11 dicembre (G 139/2019), la Corte costituzionale ribalta la punibilità del reato di “suicidio assistito” (“Hilfeleistung zum Selbstmord”), in quanto in violazione del diritto all’autodeterminazione. Secondo i Giudici costituzionali, sarebbe incostituzionale vietare senza eccezioni qualsiasi tipo di assistenza al suicidio. In attesa che l’abrogazione del suicidio assistito entri in vigore il 1° gennaio 2022, la decisione lascia tempo al Legislatore per adottare misure contro possibili abusi nella gestione di una materia così complessa e delicata.
La questione di costituzionalità era stata posta rispetto al contenuto degli artt. 77 e 78 del Codice Penale austriaco, con i quali erano finora proibiti l’eutanasia attiva (cd. Uccisione su Richiesta – “Tötung auf Verlangen”, ad es. nel caso in cui un medico somministri un farmaco letale su esplicita richiesta del paziente) ed il suicidio assistito, reati entrambi punibili con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni di carcere. Quattro ricorrenti – tra cui due persone gravemente malate ed un medico – hanno ritenuto tali divieti incostituzionali, per diversi motivi, e hanno quindi chiesto alla Corte costituzionale l’abrogazione dei due articoli del Codice penale: a giudizio dei ricorrenti, infatti, le disposizioni normative impugnate costringerebbero le persone sofferenti a subire condizioni degradanti o – sotto la minaccia di una punizione per chi intendesse fornire loro assistenza nel porre fine alla loro esistenza – a ricorrere all’eutanasia all’estero. La sentenza accoglie le posizioni dei ricorrenti, statuendo che l’espressione “o lo aiuta a farlo” (“oder ihm dazu Hilfe leistet”) contenuta nell’art. 78 del Codice Penale vada ritenuta incostituzionale, in quanto viola il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, […]