La sentenza 23 luglio 2020, n. 152, con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata sulla disciplina della pensione di inabilità, rappresenta una preziosa occasione per tornare ad indagare la giurisprudenza costituzionale al tempo della crisi economica. La decisione consente, infatti, di soffermarsi sulla stagione idealmente inaugurata, più di un lustro fa, con le decisioni nn. 10 e 70 del 2015, permettendo di verificare il consolidarsi di alcune strategie argomentative e decisionali, nonché, anche in prospettiva futura, di riflettere sui limiti invalicabili alla regressione se non addirittura allo smantellamento dello Stato sociale1, che nei mesi prossimi rischia di subire un’ulteriore involuzione in ragione degli effetti della crisi pandemica ancora in corso.
A tal proposito, si deve subito anticipare che, pur inserendosi con alcune novità all’interno di filoni giurisprudenziali consolidati, sia per ciò che attiene alle argomentazioni sia con riferimento alla tecnica decisoria utilizzata per l’accoglimento della questione, la sentenza n. 152/2020 presenta un’indubbia rilevanza sul piano della garanzia dei diritti fondamentali dei più bisognosi, in ragione dell’attenzione prestata alla concreta condizione di coloro che, spesso all’ombra della società, vivono una condizione di gravissima disabilità.
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SOMMARIO: 1. Una breve premessa. – 2. Allo zenit della giurisprudenza costituzionale della crisi. – 3. I topòi ricorrenti nelle recenti decisioni in tema di diritti sociali. – 4. I limiti della pensione di inabilità al vaglio della Corte costituzionale. – 4.1. Il rapporto tra le quaestiones e lo strano caso dell’inammissibilità differita (con accertamento dell’incostituzionalità) della richiesta sull’art. 12 della legge n. 118/1971. – 5. Cenni alla funzione della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento. – 6. L’illegittimità della disposizione sul c.d. incremento al milione e il possibile superamento della teoria delle rime obbligate in materia di diritti sociali. La trasmigrazione del tempo. – 7. Considerazioni critiche sull’implicita prevalenza del principio del pareggio di bilancio nella sent. n. 152 del 2020.