Abstract [It] Sinora la Corte costituzionale si era pressoché limitata a modulare la retroattività degli effetti delle proprie sentenze di incostituzionalità, intervenendo sui rapporti sorti nel passato. Con la sentenza n. 41 del 2021 il Giudice delle leggi, pur accertando la incostituzionalità della normativa scrutinata, con una sentenza di tipo additivo si spinge a differirne gli effetti a un tempo futuro e lontano, senza che la manipolazione operata sul testo normativo possa configurarsi quale estensione logicamente necessitata del contesto normativo in cui la disposizione impugnata è inserita. Ci si chiede dunque quali siano i confini del potere discrezionale della Corte, tali da precluderle l’esercizio di un potere politico che spetta unicamente al legislatore.
Abstract [En] Up to now the Constitutional Court had almost limited itself to modulating the retroactivity of the effects of its own judgments of unconstitutionality, thus intervening on the cases that arose in the past. With sentence no. 41 of 2021, the Judge of the Laws, while ascertaining the unconstitutionality of the legislation scrutinized, with an additive sentence pushes itself to defer the effects of its decision to a future and distant time, without the manipulation carried out on the regulatory text being configured as a logically necessary extension of the legislative context in which the contested provision is inserted. The question is therefore what are the boundaries of the Court’s discretion, such as to preclude the exercise of a political power that belongs solely to the legislator.
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SOMMARIO: 1. La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze della Corte costituzionale – 2. I limiti alla retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento – 3. Il ruolo “implicito” dell’art. 81 Cost. nel bilanciamento operato dalla Corte costituzionale – 4. Segue: l’art. 81 Cost. quale limite alla illegittimità consequenziale – 5. La sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021: verso una provvisoria tollerabilità della incostituzionalità senza limiti temporali? – 6. Riflessioni in merito al ruolo di decisore “politico” della Corte costituzionale