Lo scorso 11 gennaio, la Corte costituzionale, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web istituzionale, ha reso noto di avere deliberato alcune modifiche delle proprie Norme Integrative (d’ora in avanti: NN.II), al fine di aprirsi “all’ascolto della società civile”. A differenza di quanto ordinariamente avviene con le sentenze e le ordinanze – che sono pubblicate sul sito web della Corte prima ancora della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sovente assieme a un comunicato stampa “illustrativo” della decisione1 – le richiamate modifiche alle NN.II. non sono state contestualmente diffuse, né è stato immediatamente aggiornato il testo delle NN.II., disponibile sul sito della Corte al pari di quelli delle altre fonti che disciplinano il processo costituzionale: il che si spiega con l’esigenza di attendere la pubblicazione in Gazzetta e la conseguente entrata in vigore.
La curiosità di conoscere le novità normative – alcune delle quali potrebbero avere un impatto di non poco momento se non sulla natura del giudizio di costituzionalità in via incidentale, sulla sua effettiva conformazione, in ciò confermando la «tendenza all’espansione»3 della potestà regolamentare della Corte – mi ha così indotto a fare un qualcosa che, complice Normattiva e, più in generale, gli strumenti offerti dal web, facciamo oramai raramente: leggere un testo normativo, quello delle NN.II., direttamente sulla Gazzetta Ufficiale, non appena pubblicato il 22 gennaio (Serie generale, n. 17). La curiosità per la sostanza delle modifiche ha, però, immediatamente ceduto il passo a un interrogativo suscitato dal preambolo delle NN.II. pubblicate nel foglio legale della Repubblica, che così recita: «la Presidente della Corte costituzionale Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71 e successive modificazioni; Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti; Delibera:» (enfasi aggiunte). È corretto l’uso della forma presidenziale per la deliberazione delle NN.II.? […]
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Sommario: 1. L’annuncio di modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la forma della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – 2. Sulla deliberazione necessariamente collegiale delle Norme Integrative – 3. Di precedenti (buoni, fuorvianti e cattivi) – 4. Di un altro precedente, di altri interrogativi e di possibili risposte