La presente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale origina da un ricorso proposto da un dirigente sportivo tesserato F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento n. 14 del 14 febbraio 2017 con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della inibizione per tre anni1. Il ricorrente deduceva, come unico motivo di illegittimità, la manifesta violazione dell’art. 34 bis del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C secondo il quale «Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado [della Corte d’Appello Federale] è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo» e che «Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone». La fattispecie in esame prevede quindi un’ipotesi di estinzione del procedimento disciplinare nel momento in cui la decisione dell’organo di giustizia giunga allo spirare del termine, come tale perentorio, di 60 giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorrente lamentava la violazione della norma in esame in quanto, nonostante il reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale (organo di primo grado della giustizia sportiva) fosse stato proposto in data 26 luglio 2016, la relativa decisione della Corte d’Appello Federale (organo di secondo grado) sarebbe stata emessa e pubblicata ben oltre il termine perentorio previsto dalla normativa, ossia il 5 ottobre 2016. Il Collegio di Garanzia, tuttavia, non dichiarava l’estinzione del giudizio: la data di udienza per la relativa trattazione era infatti stata fissata dalla Corte Federale d’Appello il 21 settembre 2016, quindi entro il termine suddetto, e spostata alla successiva del 5 ottobre solo su richiesta dell’incolpato. Trattandosi quindi di una richiesta della difesa, il Collegio riteneva di poter applicare la fattispecie sospensiva disciplinata dall’art. 38, comma 5, lett. c), c.g.s CONI, secondo cui «Il corso dei termini è sospeso: (…) c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore»2. […]
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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il precedente della Corte costituzionale: la sentenza n. 49 del 2011 – 3. La questione sollevata dall’odierna ordinanza di rimessione n. 3514 del 2017 – 4. L’ordinamento sportivo come ordinamento riconosciuto e garantito dalla Costituzione repubblicana