La presente opera si configura come un lavoro che parte dall’esame di un istituto di rilevanza cruciale per i rapporti tra ordinamenti nazionali ed ordinamento comunitario, ovvero il rinvio pregiudiziale. Previsto e disciplinato dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esso consiste nella facoltà – che per i giudici di ultima istanza diventa un vero e proprio obbligo – degli organi giurisdizionali degli Stati membri di adire la Corte di giustizia ogniqualvolta si presenti la necessità di interpretare una disposizione o di accertare la validità di un atto di diritto europeo.
Nel corso della trattazione, oltre a ripercorrere la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di requisiti soggettivi che ha condotto all’elaborazione di una nozione comunitaria di “giurisdizione” e di requisiti oggettivi per la proposizione di un rinvio pregiudiziale, l’autore ha messo in luce il ruolo svolto dal dialogo tra Corte di giustizia e corti nazionali nel processo di formazione e definizione del diritto europeo e, pertanto, nell’avanzamento del processo d’integrazione sovranazionale. La Corte di giustizia ha infatti avuto l’opportunità di introdurre nuovi principi e di precisare la portata di altri, contribuendo così allo sviluppo dell’acquis comunitario, proprio in occasione di procedimenti pregiudiziali attivati da tribunali degli Stati membri. L’obbligo di rinvio pregiudiziale ad opera delle giurisdizioni superiori – fra cui, nell’ordinamento italiano, la Corte costituzionale e il Consiglio di Stato – pare scontrarsi con la tradizionale ritrosia di tali corti ad avviare e intrattenere un proficuo dialogo con la Corte di giustizia, spesso erroneamente percepita quale usurpatrice di funzioni e prerogative. L’autore ha acutamente rilevato quanto invece l’apertura a un tale confronto possa condurre alla nascita di un vero e proprio “circuito costituzionale” del quale siano parte, in primo luogo, la Corte di giustizia e le Corti costituzionali nazionali, circuito che contribuirebbe di certo all’arricchimento dell’ordinamento europeo, alla circolazione degli istituti e delle best practices e a un innalzamento dello standard complessivo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. […]