Elisabetta Frontoni, Interesse del minore e poteri del giudice anche in caso di “riconoscimento di compiacenza”

Con la sentenza n. 127 del 2020, la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sulla questione della corrispondenza tra status filiationis e verità biologica in relazione all’interesse del minore. L’occasione per aggiungere un nuovo tassello a una già nutrita giurisprudenza sul tema è offerta al giudice costituzionale dalla Corte di Appello di Torino che solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 263 del codice civile in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione. In particolare, il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui esso contempla tra i legittimati a impugnare il riconoscimento anche il padre che abbia posto in essere il cd. riconoscimento di compiacenza, ovvero quel riconoscimento che viene effettuato da un uomo proprio nella consapevolezza che il figlio non sia biologicamente suo.Secondo la Corte d’Appello, tale previsione si porrebbe in contrasto in primo luogo con l’articolo 3 della Costituzione perché tratterebbe in modo diverso due situazioni analoghe: quella di colui che ha posto in essere il riconoscimento “di compiacenza” e quella del padre che ha prestato il suo consenso all’inseminazione eterologa, che diversamente dal primo non è mai legittimato a impugnare il riconoscimento. In secondo luogo, consentendo l’azione, essa sarebbe lesiva del diritto all’identità personale del figlio, di cui il nome costituisce, come è noto, un tratto distintivo, nonché del principio solidaristico.

La Corte ritiene le questioni infondate, tuttavia, come la precedente sentenza n. 272 del 2017, che è espressamente richiamata nella motivazione, la pronuncia non sembra classificabile come una decisione di infondatezza, ma piuttosto come una sentenza interpretativa di rigetto “a valenza additiva” e proprio relativamente a quest’ultimo profilo appare aggiungere un tassello interessante in tema di status filiationis. […]

 

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Sommario: 1. Premessa. 2.Verità biologica, status filiationis e interesse del minore. 3. Una questione sullo sfondo della decisione della Corte costituzionale: l’adozione in casi particolari risponde davvero all’interesse del minore nato grazie alla maternità surrogata?

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