Tra le riforme costituzionali più discusse un posto di rilievo occupa la legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 (d’ora in avanti, per brevità, indicata come legge cost. n.1 del 2012)1, che, nell’introdurre con il nuovo art.81 il principio del pareggio (rectius: equilibrio2) di bilancio nella Carta costituzionale, ha imposto vincoli più stringenti e puntuali in materia di bilancio, contabilità pubblica e stabilità finanziaria, mentre, con la modifica degli artt.117 e 119, ha fissato le regole in tali materie anche per le Regioni e gli enti locali. Trattasi di una rilevante modifica della nostra Carta fondamentale, che ha introdotto nella Costituzione del 1947, modellata sullo « Stato sociale »3, una precisa opzione di politica finanziaria delle pubbliche amministrazioni, vietando, salvo alcune deroghe, « il ricorso all’indebitamento», nel tentativo di contenere la spesa pubblica. Il ricorso al debito viene, infatti, consentito dalla novella costituzionale solo in funzione anticiclica oppure4 al verificarsi di eventi eccezionali5, previa autorizzazione in tal caso delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. La regola dell’equilibrio, inoltre, è estesa dalla revisione costituzionale degli artt.976 e 1197 anche ai bilanci delle Regioni e degli enti locali, senza peraltro i correttivi e le deroghe eccezionali previste invece per il bilancio statale.
In attuazione di quanto previsto dal novellato art.81,comma 6, Cost.8, la legge rinforzata9 24 dicembre 2012, n.24310, ha poi specificato il contenuto della legge di bilancio e dettato le nuove regole, ampliando i principi della stessa legge cost. n.1 del 2012 all’intero comparto delle Pubbliche Amministrazioni fino a comprendervi anche gli enti non territoriali, in modo da integrare quanto stabilito dal riformulato art.97 Cost., nel tentativo di contenere la spesa pubblica in coerenza con i vincoli imposti dall’Unione europea agli Stati membri11. La costituzionalizzazione di tali vincoli, adottata allo scopo di rendere pienamente cogenti gli obblighi che in materia di bilanci derivano dall’appartenenza all’Unione europea, avrebbe il senso, tra l’altro, di fornire un controllo giurisdizionale alle relative regole, che ne erano sprovviste a livello europeo, controllo da esercitarsi attraverso il nostro giudice […]
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Sommario: 1. Premessa – 2. Il quadro dei vincoli comunitari – 3. Gli arresti giurisprudenziali -4. La Corte costituzionale tra vincoli di bilancio e diritti sociali: la sentenza n.275 del 16 dicembre 2016 – 5. Osservazioni conclusive