La vexata quaestio della responsabilità dei magistrati è oggetto di una sistentica ma approfondita riflessione di Piero Alberto Capotosti del 1968. Occasione della sua riflessione è la fondamentale sentenza n.2 del 1968 della Corte costituzionale, che, risolvendo un dibattito aperto sin dall’instaurazione del nuovo ordinamento costituzionale, escluse il contrasto con l’art. 28 della Costituzione degli artt. 55 e 74 c.p.c., che, come già il codice del 1865 (art. 783) e, prima ancora, quello napoleonico 2, circoscrivevano la responsabilità civile del magistrato (giudice e pubblico ministero) ai soli casi di dolo, frode e concussione.
La sentenza n. 2 del 1968 pone i (primi) punti fermi della materia chiarendo che:
- l’art. 28 Cost. si riferisce, oltre che agli uffici amministrativi, anche a quelli giudiziari, in quanto “l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e del giudice ovviamente non pongono l’una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l’altro fuori dall’organizzazione statale”;
- il rinvio alla legge ordinaria contenuto nell’art. 28 Cost. deve intendersi non nel senso della automatica ed indistinta applicazione della disciplina di cui all’art. 2043 c.c., a tutti i pubblici funzionari, ma nel senso che la responsabilità potesse essere variamente disciplinata e graduata e che, pertanto, “la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziali, la stessa posizione, super partes, del magistrato possono suggerire, come hanno suggerito ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilità; ma non sono tali da legittimarne, per ipotesi, una negazione totale che violerebbe apertamente quel principio o peccherebbe di irragionevolezza sia di per sé (art. 28) sia nel confronto con l’imputabilità dei “pubblici impiegati” (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 3 della Costituzione) 3”; […]
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Di seguito si risporta il sommario del saggio: 1. Introduzione. – 2. Quis custodiet ipsos custodes? – 3. L’indipendenza del giudice. – 4. Dalla legge 117/88 alla legge 18/2015. – 5. La responsabilità dei magistrati. – 6. La responsabilità dello Stato per attività giudiziaria.