La delicata tematica relativa alla filiazione delle coppie dello stesso sesso e dei connessi diritti dei soggetti coinvolti, figli e genitori, biologici o intenzionali che siano, cerca ancora animosamente una soluzione: considerata la persistente inerzia del legislatore, le domande di tutela sono continuamente rivolte ai giudici, chiamati a operare caso per caso nel preminente interesse di quei minori nati da progetti familiari omogenitoriali, maturati o addirittura consolidati all’estero, ai quali segue poi la richiesta di un formale riconoscimento nell’ordinamento italiano. Si deve ricordare, infatti, che è di ostacolo al realizzarsi di tali progetti in Italia la previsione dell’art. 5, l. n. 40 del 2004 che limita l’accesso alle tecniche di procreazione assistita alle coppie sposate o conviventi eterosessuali, escludendo fermamente le coppie dello stesso sesso1 e generando, a cascata, una serie di questioni legate all’impossibilità di riconoscimento dei nati all’estero, ove il divieto non vige.
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SOMMARIO: 1. Premessa: diritti dei minori v. aspirazione alla genitorialità delle coppie dello stesso sesso; 2. Le peculiarità del caso oggetto del giudizio incidentale: una nuova categoria di “nati non riconoscibili” senza alcun margine di tutela; 3. L’inevitabile pronuncia di inammissibilità per discrezionalità legislativa; 4. Oltre l’inammissibilità: l’incostituzionalità prospettata, con l’aggiunta di alcune indicazioni “esemplificative” al legislatore.