Abstract [It]: L’articolo analizza la sentenza n. 197 del 2023 della Corte costituzionale concernente la legittimità della previsione di cui all’art. 577, terzo comma, c.p., nelle ipotesi in cui ricorrano attenuanti espressive di una minor colpevolezza del reo e di un ridotto disvalore oggettivo della fattispecie di omicidio. Dopo una ricostruzione delle questioni di legittimità costituzionale decise con la pronuncia in commento, il contributo si sofferma sul tema delle aggravanti cc.dd. ‘blindate’ alla luce dei principi fondamentali della materia penalistica.
Abstract [En]: The article analyses Sentence No. 197 of 2023 of the Constitutional Court concerning the legitimacy of the provision of Article 577, third paragraph, of the Criminal Code, in cases where mitigating factors expressive of a lesser culpability of the offender and a reduced objective disvalue of the case of homicide occur. After a reconstruction of the issues of constitutional legitimacy decided by the ruling under comment, this contribution dwells on the issue of so-called armored aggravating factors in light of the fundamental principles of the criminal subject.
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SOMMARIO: 1. Uguali ma diversi: le tre ordinanze di rimessione all’origine della questione di legittimità affrontata dalla Corte. – 2. Il presupposto da cui muove la Corte: le circostanze individualizzanti il trattamento sanzionatorio quali strumenti di garanzia dei principi di personalità della responsabilità penale e di proporzione. – 3. (segue) L’incidenza delle premesse sulla disciplina normativa oggetto di rimessione. – 4. L’irragionevolezza dei presupposti giustificanti la ‘blindatura’ della circostanza aggravante l’omicidio in ambito familiare-affettivo. – 5. Osservazioni conclusive. Un difficile equilibrio tra presunzioni legislative, offensività in astratto e proporzionalità del trattamento punitivo.