Le vicende referendarie del 12 e 13 giugno 2011 hanno dato “nuova vita” all’istituto del referendum abrogativo che, da ormai 15 anni, sembrava aver perso la propria attitudine ad influenzare l’indirizzo politico e, ancor di più, ad “incidere” l’ordinamento giuridico. Espressione di una precisa scelta in ordine al tipo di sistema democratico rappresentativo adottata dai costituenti, “potente strumento di legittimazione istituzionale”, il referendum abrogativo è stato nuovamente proposto come “via normativa” al cambiamento della legge elettorale. È difficile non considerare che, al momento attuale, la democrazia italiana sta vivendo delle difficoltà quanto a rappresentanza, consenso e fiducia nelle istituzioni: si tratta di una tendenziale delegittimazione del ceto politico, che ha condotto a sempre nuovi tentativi di riforma elettorale attraverso il ricorso allo strumento referendario. In particolare, si è trattato di due quesiti, uno totale ed uno parziale, volti all’abrogazione referendaria del c.d. “Porcellum”di modo che, stante l’operatività del fenomeno della reviviscenza, tornasse in vigore il precedente sistema elettorale misto come configurato dal c.d. “Mattarellum”. Nel merito, entrambe le richieste referendarie, stante l’identità dell’oggetto (c.d. Porcellum), tendevano, con tecniche redazionali differenti, a un medesimo fine cui era sottesa l’ammissibilità dell’ipotesi di reviviscenza della disciplina elettorale precedentemente abrogata (c.d. Mattarellum). Tutta qui l’inediticità del giudizio che, non a caso, nel sancire l’impossibilità di qualsivoglia replica per il “miracolo di Lazzaro”, su quest’aspetto pare concentrarsi nelle motivazioni.
[…]Francesca Petrini, Commento a prima lettura a Corte costituzionale, Sent. 13/2012, in tema di reviviscenza di norme abrogate nessuna replica per il “miracolo di Lazzaro”
Questa voce è stata pubblicata in:
Nomos, Note e commenti e contrassegnata con Corte cost. Sentenza n.13/2012, Francesca Petrini, Nomos 1/2012, Note e commenti. Contrassegna il Permalink.