Il decreto-legge nasce quale “strumento di eccezione utilizzato per la «gestione» di stati di emergenza diversi dalla guerra” in cui deve assicurarsi “la sopravvivenza dello Stato e dell’ordinamento”, mediante l’“esercizio straordinario da parte del governo di potestà legislative normalmente di spettanza parlamentare”. In tal senso può dirsi che l’istituto è presunto ovvero si realizza in via di prassi nei termini di un conflitto tra i fini dell’istituzione statale e i mezzi da essa stessa prestabiliti, emergente in presenza di una “materiale ed assoluta impossibilità di applicare, in certe condizioni, le norme che regolano la vita normale dello Stato, e il bisogno non già di applicarne altre esistenti, ma di emanarne di nuove”.
Costituzionalmente regolamentato dall’articolo 77, il decreto-legge costituisce “da sempre il maggior punto di sofferenza nell’equilibrio degli organi politici” 5 e da anni, ormai, è particolarmente espressivo dell’idea del Governo «signore delle fonti», “legittimato a infrangere gli argini procedurali, secondo le esigenze e gli obiettivi sostanziali che ritiene di dover […]
Francesca Petrini, Emergenza epidemiologica Covid19, decretazione d’urgenza e costituzione in senso materiale
Questa voce è stata pubblicata in:
Nomos, Note e commenti e contrassegnata con Francesca Petrini, Nomos 1/2020, Problemi giuridici dell'emergenza coronavirus. Contrassegna il Permalink.