Il tema di fondo del volume in esame, come chiarito nell’introduzione dal curatore Agostino Carrino, è quello di indagare “fino a che punto l’istituzione di un giudice delle leggi [abbia] favorito una crisi ulteriore della legge” (p. 9). In particolare, i contributi raccolti nel volume pongono l’accento sull’azione del giudice delle leggi nel processo di decentralizzazione dei parlamenti moderni. Le riflessioni scelte a seguito del Convegno del 29-30 maggio 2018 tenutosi presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma sono quelle dei Professori Carmine De Angelis, Daniele Porena, Antonino Scalone e Giuliana Stella. Il contributo che merita più attenzioni è quello del Professor De Angelis sia perché è quello più vicino al tema centrale del volume sia perché si inserisce in maniera controversa all’interno della nota questione della “discrezionalità” del Legislatore. L’Autore, in particolare, si occupa soprattutto di rilevarne e misurarne la compressione derivata da una sempre maggiore incisività degli esecutivi ma soprattutto da quello che ritiene essere un crescente interventismo delle Corti Costituzionali.
Il tema della discrezionalità legislativa nell’ambito del rapporto tra potere politico e controllo giuridico e il confronto con quella amministrativa sono in realtà temi classici già affrontati nel dibattito degli anni Trenta soprattutto da Costantino Mortati e da Massimo Severo Giannini. La chiave di lettura suggerita dai precedenti dibattiti, e forse poco osservata dall’Autore, è quella del ruolo e dei limiti della legge nel passaggio dallo Stato liberale ottocentesco alla Stato di diritto costituzionale. Sul concetto di discrezionalità in ambito amministrativo De Angelis concorda, comunque, con M.S. Giannini definendola come “un’attività a rilevanza pubblicistica, funzionalizzata al conseguimento di uno o più scopi tassativamente prestabiliti” (p. 12). In questo senso la discrezionalità amministrativa si può declinare come la facoltà di scegliere quale comportamento giuridico adottare per conseguire la finalità normativa espressa dal Legislatore. Tuttavia, va comunque ricordato che l’amministrazione agisce nella sua discrezionalità sempre e solo negli spazi lasciati dalla legge. In altre parole, è comunque la legge a determinare le fattispecie nelle quali l’amministrazione ha maggiore libertà. […]