ABSTRACT
Oggetto del presente contributo è l’analisi del rapporto tra ‘diritto’ ed ‘emergenza’ alla luce dei poteri normativi messi in campo dal Governo per contenere il contagio epidemiologico causato dal virus Covid-19. Le emergenze sanitarie, al pari di altri eventi calamitosi di origine naturale, legittimano il ricorso a provvedimenti amministrativi straordinari, quali le ordinanze contingibili ed urgenti, che possono derogare alla legge e, come nel caso dell’emergenza sanitaria in corso, comprimere diritti e libertà costituzionali. Su questo fenomeno, oggi noto anche come «diritto amministrativo dell’emergenza», la giuspubblicistica s’interroga e dibatte sin dalle proclamazioni dello ‘stato d’assedio’ stabilite tramite ‘ordinanza’ tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. In questo panorama è stata concepita la teoria della necessità quale fonte del diritto, forse compatibile con lo Statuto Albertino, ma molto piú problematica nella cornice delineata dallo Stato costituzionale di diritto che esige il rispetto del principio di legalità quale limite inderogabile per l’esercizio dell’autorità pubblica. Alcune ‘province’ del diritto amministrativo rischiano dunque di essere utilizzate per allentare la rigidità dei vincoli costituzionali, tra i quali rientra il percorso tracciato dall’art. 77 della Costituzione tramite l’istituto del decreto-legge, l’unico formalmente deputato alla gestione delle situazioni di crisi per motivi straordinari di necessità e urgenza. Da ciò deriva che in nessun caso la Costituzione repubblicana prevede il conferimento di «pieni poteri» al Governo: la stessa mancanza di norme esplicitamente emergenziali è la precisa opzione tesa a negare la legittimità di «stati di eccezione» o di poteri derogatori extra-ordinem.
The essay aims to investigate the connection between «law» and «emergency» in light of the regulatory powers put in place by the Government to contain the epidemiological infection caused by the Covid-19 virus. Health emergencies, like other calamitous events of natural origin, legitimize the use of extraordinary administrative actions, such as contingent and urgent orders, which may derogate from the law and, as in the case of the ongoing health emergency, compress constitutional rights and freedoms. On this phenomenon, now also known as «administrative law of emergency», public law has been questioning and debating since the proclamations of the «state of siege» established by decree between the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century . In this scenario, the theory of necessity was conceived as a source of law, perhaps compatible with the Statuto Albertino, but much more problematic in the framework outlined by the constitutional state of law which requires compliance with the principle of legality as an imperative limit for the exercise of public authority. Some areas of administrative law therefore risk being used to ease the rigidity of constitutional constraints, which include the path outlined in art. 77 of the Constitution through the institution of the decree, the only one formally appointed to manage crisis situations for extraordinary reasons of necessity and urgency. From this it follows that in no case does the Italian Constitution provide for the conferral of «full powers» to the Government: the same lack of explicitly emergency rules is the precise option aimed at denying the legitimacy of «states of exception» or of extra-order derogatory powers.
PAROLE CHIAVE: emergenza – potere derogatorio – ordinanza – necessità – eccezione.
KEYWORDS: Emergency – derogatory power – order – necessity – exception.
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Sommario: Introduzione: dalla crisi all’emergenza. – 1. Emergenza e stato costituzionale di diritto. – 2. Necessità e potere di ordinanza. – 3. «Pieni poteri» e «poteri necessari» nella teoria del diritto. – 4. Considerazioni conclusive: quali ‘limiti’ per le limitazioni? – 5. Considerazioni conclusive: quali ‘limiti’ per le limitazioni?