GERMANIA, Astrid Zei, Come si calcola la maggioranza relativa con un solo candidato? L’impasse istituzionale sfiorata in Turingia

Il 14 settembre 2014 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa della Turingia, cui ha partecipato solamente il 52,7% dell’elettorato. Il Land è considerato una delle roccaforti del partito cristiano-democratico (CDU). Quest’ultimo ha conquistato la maggioranza relativa dei voti (33,5%), ma i partiti dell’area della sinistra, vale a dire i socialdemocratici (SPD) e il partito della Sinistra (Die Linke), hanno convinto, assieme, il 40,6% dell’elettorato. Alternativa per la Germania (Alternativ für Deutschland, abbr. AfD) con il 10,7% dei voti ha superato abbondantemente la soglia di sbarramento imposta dalle legge elettorale, riuscendo a far eleggere 11 consiglieri nel Landtag (con 10 mandati diretti e un Überhangmandat). I Verdi hanno conquistato appena il 5,7% dell’elettorato. Tra i partiti che non hanno partecipato alla ripartizione dei seggi, non avendo raggiunto la soglia minima necessaria, vi sono i liberali (FPD: 2,5%) e il Partito Nazionale Tedesco (NPD: 3,6%).

Con queste premesse si è avviato in Turingia un esperimento mai tentato finora neppure nei Länder dell’Est: all’indomani delle elezioni il partito socialdemocratico (SPD) si è dichiarato disponibile ad una apertura a sinistra, proponendo la formazione di un governo di coalizione guidato dal partito della Sinistra (Die Linke). Quest’ultimo infatti, presentando quale candidato capolista Bodo Ramelow, si è affermato come secondo partito di maggioranza relativa, raccogliendo più del doppio dei voti (28,2%) rispetto al partito socialdemocratico (12,4 %).

Sui negoziati avviati tra i partiti si era espresso subito assai criticamente il Presidente federale Joachim Gauck, paventando l’immaturità politica del partito della Sinistra, che non avrebbe ancora completato un vero processo di rielaborazione delle proprie responsabilità politiche nell’ambito della DDR.

Ulteriori perplessità erano legate alla consistenza numerica della maggioranza di governo: una coalizione delle sinistre (SPD e Die Linke) e dei Verdi sulla carta sarebbe stata sostenuta da 46 deputati, vale a dire solamente uno in più rispetto all’opposizione; tuttavia, anche ipotizzando la formazione di una coalizione di governo tra i socialdemocratici (SPD) e i cristiano-democratici (CDU), la maggioranza avrebbe potuto contare sugli stessi numeri, vale a dire solamente su un voto in più rispetto agli altri gruppi politici del Landtag.

La Costituzione del Land, all’art. 70, terzo comma, prevede l’elezione del Ministerpräsident a maggioranza assoluta da parte dell’Assemblea. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto, si prescrive un secondo scrutinio, e, eventualmente, un terzo, in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto “la maggioranza dei voti”.

Nella prima votazione i voti a favore di Bodo Ramelow sono stati 45 su 91, tra i quali un’astensione e una scheda nulla. La maggioranza assoluta richiesta, pertanto, non è stata raggiunta.

La formazione del Governo, sul piano giuridico, è stata complicata dalla mancanza di candidature alternative: il gruppo dei cristiano-democratici (CDU), difatti, non ha indicato alcun nome per la prima votazione, chiarendo anche che non avrebbe presentato alcuna candidatura neppure per la seconda deliberazione. Alla vigilia del secondo, ed eventualmente del terzo voto si andava dunque prospettando uno scenario anomalo, con un solo candidato, il quale, in un eventuale terzo scrutinio, sarebbe stato eletto solamente ove avesse ottenuto “la maggioranza dei voti”.

Attorno a quest’ultima locuzione si è pertanto sviluppato un serrato dibattito che ha coinvolto anche alcuni costituzionalisti. La prescrizione della “maggioranza dei voti” corrisponde ad un’elezione a maggioranza semplice, atta a consentire la formazione di un governo di minoranza ove non sia possibile esprimere una scelta politica che assicuri al governo in carica più solide maggioranze. L’alternativa è l’autoscioglimento, deliberato a maggioranza dei due terzi, secondo quanto disposto dall’art. 50, secondo comma, n. 1 della Costituzione della Turingia. Tale istituto, che non è incardinato nella disciplina del procedimento di formazione del governo, può essere utilizzato in ogni momento dall’assemblea per ricorrere alle elezioni anticipate

Il Servizio Studi del Landtag il 14 novembre aveva licenziato un dossier di approfondimento [Wahl des Ministerpräsidenten gemäß Art. 70 Abs. 3 ThürVerf und § 47 GO], che accogliendo un’interpretazione letterale della disposizione, pretendeva, anche al terzo scrutinio, la maggioranza (assoluta) dei voti favore sul totale dei voti espressi: tale tesi muove dal presupposto di un innalzamento della soglia di rappresentanza via via che il numero dei candidati si riduce, fino a che, con un solo candidato, i voti necessari finiscono col coincidere con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Le astensioni, invece, non sarebbero state considerate.

Ciò si spiega considerando il tipo di scheda utilizzata per le votazioni. Si tratta infatti di una scheda prestampata: qualora vi siano più candidati è possibile solamente apporre una croce accanto al nome prescelto; nel caso di un candidato unico, la scheda consente di scegliere se apporre un segno a favore, contrario, ovvero barrare la casella dell’astensione. L’adozione di questo tipo di scheda è stata formalizzata dall’assemblea della Turingia sin dal 1998, riallacciandosi ad una pronuncia della Commissione del Bundestag per la verifica delle elezioni, le immunità e il regolamento resa nel 1997 [13/16 del 27 novembre 1997]. […]

Scarica il testo completo in formato PDF

 

Questa voce è stata pubblicata in: Cronache costituzionali dall'estero, Germania, Nomos e contrassegnata con Astrid Zei, autonomie, Cronache costituzionali dall'estero, ELEZIONI IN BRANDEMBURGO, ELEZIONI IN TURINGIA, Germania, governo, LEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 5% IMPOSTA IN BAVIERA PER L’ELEZIONE DEL LANDTAG, LO STATUTO “SPECIALE DELL’OPPOSIZIONE AL VAGLIO DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE FEDERALE, NESSUNA INVOCAZIONE A DIO NELLA NUOVA COSTITUZIONE DELLO SCHLESWIG-HOLSTEIN, Nomos 3/2014, Parlamento, PARTITI E ELEZIONI, TRIBUNALI, VERSO UNA RISERVA D’ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE FEDERALE, VERSO UN’INTERPRETAZIONE PIÙ FLESSIBILE DEI LIMITI ALL’INDEBITAMENTO DELLA FEDERAZIONE E DEI LÄNDER. Contrassegna il Permalink.