La crisi economica mondiale, prima, quella finanziaria europea, dopo, hanno imposto decisioni di grande peso politico, spesso impopolari, al fine di garantire la stabilità economica e finanziaria in Germania e nell’Unione europea. I vincoli al bilancio dettati dalla Legge Fondamentale e, da ultimo, anche dalle Costituzioni di alcuni Länder, hanno affaticato molto i rapporti tra le assemblee e l’esecutivo. Le decisioni che attengono ai conti dello Stato sono le più politiche, e al contempo, quelle maggiormente suscettibili di un controllo imparziale quando si tratti di verificare il rispetto dell’obbligo del pareggio del bilancio senza ricorso al credito. Lo stesso è avvenuto con riguardo alla decisione della Germania di sostenere il credito della Grecia e degli Stati dell’euro-zona in difficoltà di bilancio: in più di un’occasione i diritti del Parlamento sono stati rivendicati invano persino dal Presidente del Bundestag, dal momento che l’assemblea non sarebbe stata informata, consultata, e aggiornata riguardo all’opportunità e alle modalità di un intervento del governo tedesco a sostegno del governo greco, in particolare, e della moneta europea, in generale. In questo contesto è stato nuovamente il Tribunale costituzionale federale a legittimare un ulteriore avanzamento del processo di integrazione europea – sia pure, forse, l’ultimo prima della fine – ricollocandolo entro gli ampi binari della politica, ma, al contempo, riaffermando con forza presupposti e limiti di carattere procedurale; limiti dunque, ampi, ma certi, in linea del resto con l’impostazione oramai consolidata del Tribunale costituzionale federale circa il rispetto del principio democratico nell’Unione europea. In questi ventiquattro mesi, i giudici di Karlsruhe si sono pronunciati per ben quattro volte sulla legittimità della partecipazione tedesca al Fondo europeo di stabilità, ovvero all’omonimo Meccanismo: il 6 giugno 2010, sulla richiesta (negata) di un provvedimento sospensivo; il 7 settembre 2011, in via definitiva; l’11 ottobre 2011 sulla presunta violazione del principio dell’imparzialità da parte del giudice Di Fabio, che era stato relatore nei procedimenti menzionati; il 27 ottobre, sulla legge che autorizza la partecipazione tedesca al Fondo europeo di garanzia, avallando la richiesta di una sospensione in via preventiva delle norme impugnate; la sentenza definitiva è attesa per il mese di febbraio 2012. Il Tribunale costituzionale federale, è intervenuto poi a più riprese per spiegare in che modo debba essere concepito il rapporto tra giudici nazionali ed europei, e l’ha fatto con un’importante pronuncia sui presupposti (assai improbabili) di un controllo di costituzionalità sugli atti europei ultra vires, e con alcune decisioni con cui ha spiegato alcuni profili dell’istituto del ricorso in via pregiudiziale, dimostrandosi generosa nei confronti di Strasburgo.
[…]GERMANIA: Astrid Zei, Il dodicesimo cammello. Cronache dalla Germania 2010-2011
Questa voce è stata pubblicata in:
Cronache costituzionali dall'estero, Germania, Nomos e contrassegnata con Astrid Zei, Cronache costituzionali dall'estero, Germania, Nomos 1/2012. Contrassegna il Permalink.