La formazione di un governo c.d. di Grande coalizione tra i due maggiori partiti nell’ordinamento tedesco non può essere considerata oramai una scelta politica del tutto eccezionale.
Il III Governo Merkel costituisce difatti già la terza esperienza di Grande coalizione dal Dopoguerra ad oggi. Tuttavia, nel 2013 le urne hanno consegnato solamente 127 seggi ai due partiti che siedono tra i banchi dell’opposizione, vale a dire appena un quinto dell’assemblea.
Tale circostanza ha infiammato da subito un dibattito sull’opportunità di rivedere lo statuto dell’opposizione, iscritto in una serie di norme che prevedono, per l’esercizio di taluni importanti strumenti del controllo parlamentare, un quorum che i gruppi della Sinistra (Die Linke) e dei Verdi, assieme, oggi non raggiungono.
Tali regole sono iscritte in parte nella Legge Fondamentale, e in parte nel regolamento del Bundestag, e nelle leggi ordinarie che disciplinano la partecipazione e il controllo parlamentare, con riguardo al funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità e alla formazione del diritto dell’Unione europea. Sin dalla prima seduta del Bundestag il Presidente dell’Assemblea ha posto all’ordine del giorno una riforma del regolamento dell’assemblea che andasse non soltanto nella direzione di una razionalizzazione dei lavori del Bundestag, ma anche verso un rafforzamento dei diritti dei gruppi all’opposizione [v. in questa Rivista, A. Zei, Le Grandi coalizioni richiedono uno statuto speciale dell’opposizione?, n. 3/2013 ]. La soluzione accolta il 23 aprile 2014 [BT Drs. 18/481] consiste nell’introduzione di una sorta di statuto speciale dell’opposizione, iscritto nel nuovo art. 126 a del regolamento del Bundestag, abbr. GO-BT. Esso elenca taluni istituti del controllo parlamentare per i quali si prevede, per la sola legislatura in corso, una riduzione del quorum altrimenti prescritto a 120 deputati, ovvero una richiesta sottoscritta dai “gruppi parlamentari che non sostengono il Governo federale”. Più precisamente, il quorum di 120 deputati è sufficiente per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta – per la quale si prevede anche che un quarto dei seggi venga riservato ai gruppi dell’opposizione -, per la convocazione del Bundestag, per l’introduzione di un ricorso di sussidiarietà sugli atti normativi dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 23, comma 1 a, LF, quando si chiami il Governo federale a riferire in Aula sui negoziati relativi all’approvazione dei progetti normativi dell’UE (secondo quanto previsto dall’art. 8, quinto comma, della legge sulla collaborazione del governo federale e del Bundestag negli affari dell’Unione europea), e per l’istituzione di una Commissione di indagine parlamentare. Il regolamento attribuisce invece ai “gruppi che non sostengono il Governo federale”, indipendentemente dalla loro consistenza numerica, la facoltà di determinare gli argomenti di indagine della Commissione per la difesa disciplinata dall’art. 45 a LF, e di esercitare tutti i diritti di partecipazione altrimenti attribuiti ad un quarto dei membri della stessa Commissione; le stesse condizioni sono prescritte per la convocazione di un’audizione parlamentare nel quadro delle leggi federali sul finanziamento del Meccanismo europeo di stabilità (di cui all’art. 5, quarto e sesto co. ESM-Finanzierungsgesetz), e sul meccanismo di stabilità (art. 4, quinto co. StabMeG), per l’organizzazione di audizioni da parte delle Commissioni permanenti del Bundestag sugli oggetti al loro esame, e per il passaggio del dibattito dalle Commissioni parlamentari all’Aula. […]